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Attività commerciali vs COVID-19

All’attenzione dei clienti dello Studio Multiservizi
All’attenzione di altre aziende a vario titolo interessate

In base al

- Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 ed ulteriori disposizioni attuative del in particolare il D.P.C.M. del giorno 08/03/2020, vedasi articolo 2 in riferimento a tutto il territorio nazionale,
- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833

entrambi recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le aziende che svolgono attività:

- Piscine, palestre, centri benessere e centri sportivi
- Bar e ristoranti
- Pub con o senza cucina

in base alle normative citate devono osservare la chiusura oppure la limitazione dell’operatività almeno fino al 3 aprile 2020 e non di meno i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti con la sospensione forzata dell’attività e con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

PARTE I

Dall’analisi testuale dei provvedimenti citati si osserva che:

- Le palestre, devono obbligatoriamente sospendere ogni attività. Tuttavia in base all’articolo 2 lettera G secondo periodo, si ritiene sia possibile ancora lo svolgimento delle attività all’aperto ma con la responsabilità in capo al legale rappresentate di attivare controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

- Le piscine ed i centri benessere, devono obbligatoriamente sospendere ogni attività.

- I bar ed i pub con cucina ed i ristoranti (tutti identificati con i codici ateco 56.10 e divisi nelle categorie 11, 12, 20, 30, 41, 42 e 50) in base all’articolo 2 lettera E sono considerati luoghi di permanenza nel consumo ed hanno l’obbligo a carico del gestore, inteso come tale il preposto all’attività così come identificato dalla S.C.I.A. attiva presso il Comune di appartenenza, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Questo obbligo ricade non solo sugli avventori ma anche su chiunque sia all’interno dei locali dove si svolge l’attività. Quindi é consentito il persistere di una sola persona all’interno della cucina nonché dietro il bancone in ragione della mobilità che le mansioni svolte necessitano di spazi di movimento inferiori alla distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Inoltre per la consegna delle comande e degli ordini é necessario il deposito in luogo isolato all’interno del locale ed indicazione agli avventori di provvedere al prelevamento delle bevande e delle pietanze da consumarsi sui tavoli. I tavoli devono essere disposti in modo da mantenere la distanza di almeno un metro tra i commensali dello stesso tavolo nonché la distanza di almeno un metro tra commensali di tavoli differenti. Stessa procedura deve applicarsi per le procedure di pagamento.

- I bar senza cucina (identificati con il codice ateco 56.30.00 che non ha sottocategorie) non vengono citati in modo esplicito. Quindi per il corretto assoggettamento alla previsione del D.P.C.M. ricorrendo alla differenziazione amministrativa in essere per il rilascio della S.C.I.A. sono equiparati ad attività di asporto o di permanenza limitata. Quindi non dando luogo ad aggregazione statica, possono continuare a svolgere attività qualora facciano rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- I pub senza cucina (identificati con il codice ateco 56.30.00 che non ha sottocategorie) sono stati inseriti nelle attività che danno luogo ad aggregazione dall’articolo 2 lettera C in quanto considerati luoghi in cui il consumo non avviene con una permanenza limitata nel tempo né tantomeno statica degli avventori. Quindi devono osservare la chiusura fino al 3 aprile 2020 e non di meno i trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti con la sospensione forzata dell’attività e con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

PARTE II

La divisione delle attività soggette a chiusura secondo l’articolo 2 lettera C e le attività soggette a limitazioni ed osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro secondo l’articolo 2 lettera E non é quindi da ricercare formalmente nell’inquadramento fiscale (codici ateco) né nell’inquadramento amministrativo (attività produttive soggette a S.C.I.A.), ma nello svolgimento sostanziale dell’attività stessa.

L’articolo 2 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale divide le attività che danno luogo ad aggregazione permanente di tipo statico dalle attività che danno luogo ad aggregazione permanente di tipo dinamico.

CONCLUSIONI

Tutti hanno il senso civico di capire la necessità dei provvedimenti di cui sopra ma, inspiegabilmente, nulla é previsto a salvaguardia della sopraggiunta incapacità di produrre incassi o per altri produrne in modo sufficiente a copertura delle spese correnti e quindi reddito. Infatti ogni azienda ha un lungo elenco di costi fissi attualmente gravanti sui conti aziendali. Su tutti: rate di mutuo, locazioni, canoni di noleggio, rateizzazioni in essere, quote fisse di utenze, stipendi.

Si riscontra invece che per le attività ricettive lo scorso 2 marzo 2020 numero 9 ha almeno previsto la sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico alberghiero fino al 30 aprile 2020.

Al fine di poter sperare nella sopravvivenza delle aziende soggette a limitazioni di attività o sospensione totale della stessa, nell’ottica di un auspicato ritorno alla normalità, si invitano i fornitori di beni e servizi a concedere in questo periodo la sospensione dei pagamenti.

Per gli stessi motivi, relativamente ai canoni di locazione e/o noleggio si richiede una successiva riduzione degli stessi per l’anno 2020 all’indomani del già auspicato ritorno alla normalità al fine di non gravare sulle attività nel momento in cui queste saranno in fase di riavvio e riorganizzazione.

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