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Esonero Imu B&B non imprenditoriale

Entro il 16 dicembre p.v. andrà versato il saldo della nuova IMU (imposta ora omnicomprensiva, essendo stata abolita la TASI) sulla base delle nuove aliquote da parte dei Comuni, che dovrebbero aver già pubblicato le relative delibere sui loro siti, oltre che su quello del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione si dovrà far riferimento alle delibere dell’anno precedente.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020, con decorrenza 1 gennaio 2020, ha previsto la nuova IMU, abolendo la IUC e accorpando la TASI, ai fini di una più semplice gestione dei tributi locali, anche in relazione al calcolo dell’imposta comunale, lasciando però inalterata la TARI (Tariffa Rifiuti).
Fermo restando l’approvazione da parte dei Comuni delle nuove aliquote e detrazioni da applicare sugli immobili, ai fini della nuova IMU 2020, il pagamento della rata a saldo corrisponderà alla differenza tra l’importo dell’intero anno 2020 calcolato in base alle nuove aliquote e quanto già versato come acconto a giugno.
In considerazione del periodo di emergenza sanitaria causato dal COVID 2019, sono state previste delle esenzioni dall’art. 177 del Decreto Legge n. 34 (“Decreto Rilancio”) e successivamente dall’art. 78 del Decreto Legge n. 104 (“Decreto Agosto”), i quali hanno disposto, rispettivamente, l’esenzione dal pagamento della prima e della seconda rata IMU anno 2020 per:
- Stabilimenti balneari e termali;
- Attività turistiche: oltre agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, si considerano esentati gli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, Case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence e campeggi, ma solo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per godere del beneficio fiscale inoltre l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale;
- Attività fieristiche: tutti gli immobili rientranti nella categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività relative ad eventi fieristici o manifestazioni;
Sempre l’art. 78 del già citato Decreto Agosto prevede l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU anche per:
- Cinema e Teatri: tutti gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
NB: Per tali immobili l’IMU non è dovuta anche relativamente agli anni 2021 e 2022;
- Discoteche, sale da ballo e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’art. 9 del recente Decreto legge n. 137, anche detto “Decreto Ristori”, ha stabilito inoltre che non è dovuta la seconda rata dell’IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella dell’Allegato 1 del Decreto stesso. Permane sempre la condizione però che le attività debbano essere esercitate direttamente dai relativi proprietari.

Matteo Mignardi | Dott. Commercialista Specializzato nel settore extralberghiero

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