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Imposta e contributo di soggiorno fuori dalla base imponibile IVA

Negli ultimi anni sempre più Comuni italiani hanno istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio. L’imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno. La misura massima dell’imposta è pari a 5 euro per notte (10 euro per il Comune di Venezia). Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali (art. 4 comma 1 del DLgs. 23/2011).
Anche se i soggetti passivi dell’imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune, il tributo è riscosso dai gestori di tali strutture oppure, nelle locazioni brevi, dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dello stesso (art. 4 comma 5-ter del DL 50/2017 e risposte Min. Economia e finanze a Telefisco 1° febbraio 2018).
Occorre definire, dunque, se l’imposta di soggiorno addebitata all’ospite debba essere compresa o meno nella base imponibile IVA della prestazione di servizi resa dalla struttura ricettiva.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR 633/72, rientrano nella base imponibile IVA, fra l’altro, gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione dell’operazione. Fra questi sono inclusi imposte, dazi, tasse e prelievi, a eccezione della stessa IVA, ai sensi dell’art. 78, par. 1, lett. a) della direttiva 2006/112/Ce (cfr. Cass. n. 24015/2018). A titolo esemplificativo, si pensi alle accise e alle imposte di consumo (Cass. n. 24015/2018; interpello Agenzia delle Entrate n. 910-11/2017 e R.M. n. 350586/82) e ai diritti di imbarco (Cass n. 14929/2018).
Al contrario, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, fra l’altro, “le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto dalla controparte, purché regolarmente documentate” (art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72).
Poiché l’imposta di soggiorno è a carico dei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, anche se riscossa dai gestori delle stesse, sembra da ritenere che il predetto tributo non concorra alla formazione della base imponibile IVA della prestazione ricettiva. A diverse conclusioni si perviene nei casi in cui il soggetto passivo di un tributo è il prestatore che lo trasla, dal punto di vista economico, sul committente.
Questa interpretazione appare trovare conferma nella risalente R.M. n. 501618/75, ove era stato escluso che l’abrogata imposta di soggiorno di cui al RDL 1926/38 rientrasse nella base imponibile IVA delle prestazioni alberghiere. Tale imposta presentava caratteri similari a quella vigente, in quanto era posta in capo al soggetto che alloggiava nella struttura nonché riscossa e versata dall’albergatore.

L’applicabilità dei chiarimenti forniti con la R.M. n. 501618/75 alla vigente imposta di soggiorno sembra confermata anche da un parere, reso dall’Agenzia delle Entrate al Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale, con riguardo al trattamento IVA del contributo di soggiorno introdotto dall’art. 14 del DL 78/2010. Secondo quanto riportato in una nota del predetto Dipartimento, “considerata l’identità di ratio e di modalità applicativa riscontrabile rispetto all’imposta di soggiorno” di cui al RDL 1926/38, l’Agenzia delle Entrate ha considerato riferibili al contributo di soggiorno i principi della R.M. n. 501618/75 precisando che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile IVA.
Tenuto conto dell’irrilevanza ai fini IVA del contributo di soggiorno, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per lo stesso non sorgono gli obblighi previsti dal DPR 633/72 (es. fatturazione o certificazione del corrispettivo). Qualora risulti funzionale alle esigenze di gestione contabile del predetto tributo, comunque, il gestore può attestare nella fattura (oppure nella ricevuta o nello scontrino fiscale), relativa alla prestazione alberghiera, anche l’intervenuta riscossione e l’ammontare del contributo di soggiorno.
In caso di emissione di fattura elettronica, dunque, per il contributo o l’imposta di soggiorno riscossa appare da indicare il codice “N1” (operazioni “escluse art. 15”) nel campo relativo alla natura dell’operazione.

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