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L’opzione per la cedolare secca non dipende dalla natura del conduttore. Parte 2

La C.T. Reg. Emilia Romagna conferma che il limite soggettivo previsto dall’art. 3 del DLgs. 23/2011 si riferisce solo alla figura del locatore.
La norma sulla cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011) non pone limiti relativi alla natura del conduttore per l’accesso all’imposta sostitutiva.
Pertanto, può accedere all’imposta sostitutiva il locatore che lochi l’immobile abitativo ad una società che lo destina a uso foresteria.
Lo afferma la C.T. Reg. Emilia Romagna, nella sentenza 20 giugno 2019 n. 1236/7/19.
La questione sorge dall’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’art. 3 del DLgs. 23/2011.
Tale norma dispone, infatti, che possa optare per la cedolare secca, “in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo”. Il comma 6 dell’art. 23 citato, poi, precisa, che la cedolare secca non si applica “alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ove la norma fa riferimento a unità abitative “locate ad uso abitativo”, escluderebbe tutte le locazioni aventi come conduttore un soggetto imprenditore (individuale o collettivo).
Come si legge nella circ n. 26/2011, § 1.2, “tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per gli immobili abitativi locati con finalità abitative, escludendo quelle effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato. Esulano dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.
Il software di compilazione del modello RLI, da utilizzare per registrare il contratto di locazione e optare per l’imposizione sostitutiva, ha seguito le indicazioni dell’Agenzia, ponendo un blocco all’opzione, per i contratti di locazione di immobili abitativi, nel caso in cui il conduttore sia una società o un’impresa.
I giudici tributari (tra le altre, C.T. Prov. Bari 2 maggio 2019 n. 825/1/19, C.T. Reg. Milano 27 febbraio 2017 n. 754/19/17 e C.T. Prov. Milano 17 aprile 2015 n. 3529/25/15), tuttavia, non hanno mai condiviso questa interpretazione, ponendo in evidenza come il limite posto dalla circ. n. 26/2011 non trovi alcun riscontro nella norma, che:
- pone, sì, un limite in capo al locatore, il quale può essere solo una persona fisica che agisca al di fuori dell’attività di impresa o di arti e professioni (art. 3 comma 6 DLgs. 23/2011);
- non fissa alcun limite con riferimento al conduttore, che potrebbe, quindi, anche essere una società, un imprenditore o un lavoratore autonomo, purché egli usi l’immobile per finalità abitative.
Con la sentenza n. 1236/7/19 della C.T. Reg. Emilia Romagna, questo indirizzo giurisprudenziale trova riscontro anche in sede di giudizio di secondo grado.
La Regionale conferma, infatti, che il limite soggettivo per l’accesso alla cedolare secca, previsto dall’art. 3 del DLgs. 23/2011, si riferisce alla figura del locatore, cioè della parte che concede in locazione, mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma citata con riferimento alla soggettività del conduttore.

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