2015 Nuovo regime a forfait

| 20/10/2014

Ai fini dell’applicazione del nuovo regime forfetario introdotto dall’art. 9 del Ddl. di stabilità 2015 assume un ruolo fondamentale la tabella, la cui bozza è riportata in calce all’articolo, che individua, per ogni settore di attività contraddistinto in base ai codici ATECO:

  • – il limite di ricavi o compensi percepibili ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime;
  • – nonché il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi/compensi percepiti per la determinazione del reddito imponibile sul quale applicare l’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%.

La disponibilità di questi dati è indispensabile per verificare l’accessibilità al regime da parte dei soggetti potenzialmente interessati e per testare la convenienza dello stesso in rapporto al regime ordinario che, dal 2015, sarà l’unica alternativa a quello forfetario, data l’abrogazione di tutti gli altri regimi agevolati oggi vigenti. A quest’ultimo riguardo, è bene segnalare la previsione di un particolare regime transitorio applicabile limitatamente a coloro che, al 31 dicembre 2014, già fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi” (art. 9 commi 33, 34, 35 del Ddl. di Stabilità). In particolare:

  • – viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) per i soggetti che fruiscono di uno dei tre sopra citati regimi agevolati (“forfettini”, “nuovi minimi”, “ex-minimi”), a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti relativi al limite di ricavi/compensi, spese per lavoro non superiori a 5.000 euro, spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;
  • – viene riconosciuto il beneficio della riduzione di un terzo del reddito forfetario imponibile per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato ai soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive o di vantaggio, a condizione che:
  1. non siano stati superati, nell’anno precedente, i limiti di ricavi/compensi, spese per lavoro e beni strumentali sopra indicati;
  2. siano soddisfatti i requisiti della novità dell’attività intrapresa e dell’assenza della mera prosecuzione rispetto ad un’eventuale precedente attività lavorativa di lavoro dipendente o autonomo;
  • – viene riconosciuta, in alternativa, la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime di vantaggio di “continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.

Tornando alla questione del limite di ricavi/compensi e del coefficiente di redditività, per il settore “Attività professionali”, il primo sarebbe pari a 15.000 euro, mentre il coefficiente sarebbe pari al 78%. Ciò significa che per fruire del nuovo regime forfetario, il professionista non deve aver percepito nel 2014 compensi superiori a 15.000 euro, fermi gli altri requisiti ed ipotizzando che i compensi percepiti nel 2015 ammontino a 15.000 euro, il reddito imponibile sarebbe pari a 11.700 euro (78% di 15.000) e l’imposta sostitutiva pari a 1.755 euro (15% di 11.700). Ora facciamo i calcoli con il regime ordinario, considerando il reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, ex art. 13 comma 5 del TUIR, 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700)/50.200], addizionale regionale all’1,23%, 144 euro, esenzione dall’addizionale comunale, IRAP non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione. Ordinariamente sarebbero dovute imposte per complessivi 1.883 euro (2.691+144-952). Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfetario risulta, quindi, pari a 128 euro.
Seguendo lo stesso procedimento, ma ipotizzando compensi annuali pari a 12.000 euro, risulterebbe un’imposta sostitutiva pari a 1.404 euro e imposte ordinarie complessive pari a 1.264 euro. In questo caso, considerando solo le imposte sul reddito, sarebbe più conveniente l’ordinario. Al di là delle esemplificazioni proposte che comunque evidenziano come non sempre vi sia convenienza ad applicare il regime forfetario, oppure questa sia molto modesta, ogni soggetto dovrà valutare la propria situazione complessiva tenendo conto dell’incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata, eventuale possibilità di fruire della riduzione di un terzo del reddito forfetario nei primi tre anni di attività, impossibilità di fruire delle detrazioni per oneri nel regime forfetario, in assenza di redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo, potenziale assoggettabilità all’IRAP nel regime ordinario, a fronte dell’esclusione ex lege nel forfetario, eventuali risparmi contributivi per gli imprenditori applicando il regime contributivo ad hoc, semplificazione contabile e amministrativa prevista dal nuovo regime.

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007

VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI

REDDITIVITÀ

1

Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11)

35.000

40%

2

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

40.000

40%

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81

30.000

40%

4

Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89

20.000

54%

5

Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68)

15.000

86%

6

Intermediari del commercio 46.1

15.000

62%

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56)

40.000

40%

8

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

78%

9

Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)

20.000

67%