Emolumenti corrisposti agli amministratori

| 12/01/2012

Nel corso dei controlli fiscali nei confronti delle società di capitali vengono esaminati, di prassi, anche gli emolumenti corrisposti agli amministratori. In particolare, viene verificata la data rilevante ai fini della deducibilità IRES, secondo il principio di cassa allargata (12 gennaio dell’anno successivo), l’assenza di eventuali importi che appaiano spropositati o comunque volti all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali ed, infine, la presenza delle necessarie delibere dalle quali emerga la statuizione del compenso previsto per gli amministratori. Per quanto concerne i primi due controlli, superata la debacle della Cassazione relativa alla pronuncia n. 18702/2010, con cui era stata stabilita l’indeducibilità dei compensi amministrativi, il principio giurisprudenziale ormai consolidato, che rappresenta il driver dei controlli in oggetto, è quello per cui tali componenti negativi di reddito sono certamente sempre deducibili dal reddito d’impresa delle società di capitali e delle snc e sas, ma la loro congruità, almeno secondo il Fisco, può essere messa in discussione quando il relativo ammontare appare insolito, sproporzionato ovvero strumentale all’ottenimento di indebiti vantaggi (cfr. circ. n. 113/2012).
Relativamente alla terza ed ultima fattispecie di controllo sopra indicata, invece, i verificatori pongono sempre più l’attenzione sulla presenza delle delibere assembleari con cui vengono stabiliti gli importi dei compensi amministrativi. Ciò, in quanto, la Cassazione, con la sentenza n. 23872/2007, ha stabilito che è di per sé sintomatico di un intento evasivo la mancanza di previa deliberazione dell’assemblea della società riguardo alla misura dei compensi amministrativi, come espressamente richiedono gli artt. 2364, n. 3 e 2389 c.c. Conseguentemente, tali compensi sono stati ritenuti indeducibili, stante l’inesistenza di tale specifica deliberazione.
È appena il caso di ricordare che le disposizioni civilistiche sopra menzionate prevedono, infatti, la prima, che nelle società prive di Consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria determini il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, mentre, la seconda, che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo siano stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea.
Le Sezioni Unite, peraltro, nel 2008, affrontando la questione sotto il profilo esclusivamente civilistico e non fiscale, hanno stabilito che l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell’assemblea dei soci e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio (SS.UU. 21933/2008). Sulla base di tale decisione del consesso plenario ai fini civilistici, la sezione tributaria, con la sentenza n. 3586/2009, ha confermato che l’attribuzione del compenso agli amministratori deve risultare da apposita e formale delibera, qualora non sia già stabilita dallo Statuto. Nel caso di specie, lo Statuto demandava la statuizione all’assemblea, la quale non aveva deliberato alcunché su tali compensi e, quindi, la Cassazione ha confermato l’indeducibilità di tali componenti negativi di reddito accertata dall’Amministrazione finanziaria.
Alla luce di tali arresti giurisprudenziali, il Fisco, in sede di controllo, recupera a tassazione, ritenendoli indeducibili, gli importi relativi agli emolumenti corrisposti agli amministratori in assenza di una specifica e preventiva delibera. La tesi, peraltro, ha raccolto un certo favore presso la giurisprudenza di merito (C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 186 del 18 ottobre 2010; C.T. Prov. di Alessandria, sentenza n. 86/5/11 del 23 novembre 2011). Anche la più recente pronuncia della C.T. Prov. di Trento dell’8 febbraio scorso, n. 21/1/13, depone in tal senso. In particolare, con quest’ultima, i giudici di merito hanno confermato l’indeducibilità dei compensi amministrativi, atteso che il loro ammontare non era stato preventivamente e specificamente deliberato e, peraltro, nel caso di specie, non risultava neppure dal bilancio di esercizio.
Tuttavia per un altro filone giurisprudenziale di merito, i compensi sempre e comunque deducibili a prescindere dall’esistenza di una specifica delibera assembleare (C.T. Prov. di Lucca n. 64 del 14 luglio 2006; C.T. Reg. di Firenze n. 170 del 25 novembre 2008; C.T. Reg. di Milano n. 36 del 31 marzo 2006). La C.T. Prov. di Milano, poi, con la sentenza n. 48/21/12, ha stabilito che tale deducibilità spetta per l’intero ammontare corrisposto agli amministratori, anche se quello indicato nell’eventuale delibera risulti inferiore.