Accertamento bloccato o ridotto se Studi di Settore congrui e coerenti
Dott. Alessio Pistone | 05/02/2018
La fruizione del regime premiale in caso di congruità e coerenza agli studi di settore determina la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento rispetto a tutte le rettifiche ai fini delle imposte dirette e IVA che possono riguardare il soggetto, quindi non solo quelle relative ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati agli studi di settore.
Il chiarimento reso nel corso di Telefisco 2018 evidenzia anche la differenza rispetto alla medesima agevolazione che sarà applicata con la definitiva operatività degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).
Si ricorda che proprio la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha rinviato l’applicazione degli ISA al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (modello REDDITI 2019).
Nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi (art. 10 commi 9 e 10 del DL 201/2011):
– sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
– sono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
– la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Rispetto alla riduzione del termine per l’accertamento non era chiaro se la misura riguardasse solo gli accertamenti sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati agli studi di settore, oppure se la misura potesse essere estesa a tutti gli accertamenti relativi a diverse fonti reddituali del contribuente (si pensi, a titolo esemplificativo, all’imprenditore individuale che sia titolare anche di redditi da locazione o diversi).
Analogo beneficio, seppur con formulazione più circoscritta, è previsto dalla disciplina sugli ISA (art. 9-bis del DL 50/2017): tra le diverse misure premiali fruibili in relazione al livello di affidabilità raggiunto, infatti, è prevista l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43 comma 1 del DPR 600/73, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57 comma 1 del DPR 633/72.
La possibilità di beneficiare della misura non è allo stato definibile, essendo rimandata ad un prossimo provvedimento attuativo la definizione dei benefici fruibili in relazione ai diversi livelli di affidabilità.
Riduzione anche per gli accertamenti su redditi fondiari o diversi
Proprio in base alla diversa formulazione normativa, il beneficio previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore ha una portata più ampia non prevedendo il riferimento ai soli redditi d’impresa e di lavoro autonomo, ma anche alle altre categorie di reddito.
Tuttavia la riduzione dei termini di decadenza è da riferirsi alle imposte interessate dall’applicazione degli studi di settore (ossia IRPEF/IRES, IVA e IRAP), i cui termini di accertamento sono disciplinati dagli artt. 43 comma 1 del DPR 600/73 e 57 comma 1 del DPR 633/72.