Accertamento con adesione "aggiusta" la competenza

| 03/08/2012

L’Agenzia delle Entrate compie un passo avanti nella concreta attuazione dei principi affermati nello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare di quelli contenuti nell’art. 10, concernenti la buona fede e la leale collaborazione che deve sussistere tra le parti.
Già in un precedente articolo avevamo anticipato la soluzione ora accolta nella circolare n. 31, pubblicata ieri la fattispecie concerne gli accertamenti sull’errata imputazione a periodo, i quali, definiti per questo motivo “odiosi” dalla dottrina, fanno scaturire un diritto al rimborso a carico del contribuente.
Si pensi al caso di un accertamento relativo ad un costo dedotto in violazione della competenza fiscale, accertamento che il contribuente ritiene fondato; in tale ipotesi, dal momento in cui detto atto diviene definitivo (per omessa impugnazione, per formazione del giudicato o per adesione) sorge, in capo al contribuente, il diritto alla restituzione delle maggiori imposte che egli ha corrisposto a causa della mancata deduzione del costo nell’anno corretto (peraltro, è applicabile il termine biennale di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92). Questo principio, a seguito della sentenza n. 6331 del 2008 della Cassazione è ormai pacifico, sia in giurisprudenza che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Ove l’accertamento sull’indebita deduzione del costo fosse definito con adesione, taluni Uffici, sino alla circolare in commento, non ammettevano la compensazione con le maggiori imposte, ma pretendevano che il contribuente domandasse il rimborso, e così si imponevano altre lungaggini burocratiche, che, in caso di inerzia nell’erogazione, sfociavano in un ulteriore contenzioso.
L’Agenzia delle Entrate, in maniera lodevole anche se magari un po’ tardiva, afferma come, “in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi”.
Per far sì che la compensazione produca i suoi effetti, è necessario che l’accertamento con adesione si perfezioni, quindi che, in base all’art. 9 del DLgs. 218/97, il contribuente abbia versato la totalità delle somme o la prima rata.
Il contribuente, ad ogni modo, può sempre domandare di volersi avvalere del rimborso, rinunciando alla compensazione.
Gli Uffici devono riscontrare che la componente negativa non sia già stata dedotta nell’anno di competenza e devono procedere alla liquidazione dell’imposta del periodo di corretta imputazione, per appurare l’entità dell’importo compensabile. Nel quantificare l’imposta compensabile, poi, “si dovrà prestare particolare attenzione alla presenza, ad esempio, di eventuali perdite, di differenze di aliquote e di diverse percentuali di deducibilità”.
Il contribuente, negli atti del procedimento di adesione, deve formalizzare la volontà di avversi della compensazione, proprio in quanto la stessa, come detto, è facoltativa.
Vi sono però dei paletti: la compensazione non è ammessa ove il rimborso non avrebbe potuto essere erogato, ad esempio per effetto di carichi pendenti.
Nella circolare ci si sofferma, poi, sul peculiare caso dei soggetti che hanno esercitato l’opzione per il consolidato fiscale, sostenendo, tra l’altro, che l’unico soggetto legittimato a chiedere la compensazione è la società consolidante.
È auspicabile che alle medesime conclusioni, nonostante non sia detto nella circolare, gli Uffici pervengano in occasione della conciliazione giudiziale, ma sul punto è meglio dedicare un intervento successivo.