Accertamento diretto sui soci di SRL, anche estinta!
Dott. Alessio Pistone | 13/05/2013
L’Agenzia delle Entrate, con l’avallo della giurisprudenza di Cassazione, ritiene legittimo accertare i soci di società di capitali a ristretta base sociale applicando quella che comunemente viene chiamata “presunzione di distribuzione degli utili extracontabili”. In pratica, viene esteso alle società di capitali a ristretta compagine sociale il modello di accertamento contemplato per le società di persone. Pertanto, vengono emessi due accertamenti, uno in capo alla società e, di riflesso, uno in capo ai soci, presumendo che quanto accertato in capo alla società sui maggiori ricavi non contabilizzati sia stato distribuito ai soci. La C.T. della Provincia di Treviso, con la sentenza n. 31/4/13 dello scorso 16 aprile, si è soffermata sulla problematica, enunciando due importanti principi. Innanzitutto, viene riconfermata la legittimità della suddetta metodologia accertativa e ciò, di per sé, appare censurabile siccome le società di capitali, per quanto possano essere a ristretta compagine sociale, sono sempre caratterizzate dalla separazione patrimoniale tra soci e società.
Ammettere lo schema accertativo utilizzato dagli uffici significa sovvertire il regime di responsabilità enunciato dal codice civile, secondo cui i soci non sono responsabili per i debiti sociali. Ma a parte questo, potrebbe accadere che la società venga cancellata dal Registro delle imprese e, in questa ipotesi, secondo i giudici, l’accertamento emesso in capo alla società non ha più ragione di esistere, in quanto l’ente è ormai non più “in vita”, mentre “rimangono in piedi” quelli intestati ai soci. L’aspetto più interessante della pronuncia riguarda la modalità con cui vengono tassati i dividendi distribuiti “in nero” ai soci. Appare ambiguo che negli accertamenti sulle società di capitali “ristrette” il modello procedimentale comporti una duplicazione d’imposta, siccome i maggiori tributi dovuti per effetto del recupero a tassazione sono richiesti, di fatto, sia alla società, sia ai soci. Non a caso, sotto il vigore del “vecchio” TUIR, i soci invocavano il diritto al credito d’imposta sui dividendi, ora non più previsto.
Occorre, secondo la sentenza in commento, tenere nella dovuta considerazione l’intensità con cui, applicando le norme del TUIR, sono tassati i dividendi, quindi l’accertamento nei confronti del socio non può avvenire per l’intero. Nel caso di specie, i giudici hanno applicato l’art. 59 del TUIR, perciò i dividendi concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40% del loro ammontare e non per l’intero. Più volte la dottrina ha invocato tale necessità e alcuni uffici già operano in questo modo, ma, per quel che ci consta, sono pochissime le sentenze ove detto principio è stato palesemente applicato. Così, l’effetto di duplicazione d’imposta viene, almeno in parte, eliminato.