Accertamento sulle rimanenze

| 14/09/2012

È legittimo l’accertamento induttivo attraverso il quale l’Ufficio perviene alla determinazione di rimanenze finali diverse da quelle iniziali dell’anno successivo, già “chiuso” per accertamento con adesione. Lo ha stabilitola Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15250 del 12 settembre 2012.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato ad un contribuente per il periodo d’imposta 2003, con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava le rimanenze finali del contribuente, applicando il procedimento induttivo di cui all’articolo 39, comma 2, del DPR 600/1973. Al di là della metodologia di quantificazione delle giacenze e di ricostruzione del reddito, ciò che qui rileva è il fatto che per l’anno d’imposta successivo, il 2004, il contribuente aveva già “chiuso” in adesione l’accertamento del Fisco, definendo anche il valore delle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2004.
Avverso l’atto impositivo concernente il periodo d’imposta 2003 proponeva ricorso il contribuente, denunciando, per quel che qui interessa, la violazione del principio di continuità dei valori di bilancio di cui all’articolo 92 del TUIR, laddove, in particolare, è previsto che le rimanenze finali di un esercizio costituiscano le esistenze iniziali dell’esercizio successivo (comma 7). Secondo il contribuente, l’Ufficio aveva violato tale principio, atteso che aveva determinato un valore delle rimanenze finali del 2003 (annualità dell’accertamento impugnato) diverso da quello delle rimanenze iniziali del 2004, già oggetto di precedente adesione e, quindi, a parere del ricorrente, immodificabile. Rettificando le rimanenze iniziali dell’anno oggetto di accertamento, l’Ufficio aveva scardinato il principio di continuità dei valori contabili, poiché le aveva rese diverse da quelle finali dell’anno successivo già definito per adesione.
I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno stabilito che, se è vero che il sopra citato articolo 92, comma 7, del TUIR stabilisce che le rimanenze finali di un periodo d’imposta costituiscono quelle iniziali del periodo successivo, non può dirsi altrettanto per il contrario, ovvero, secondo gli Ermellini, dal predetto principio non può farsi discendere la conclusione per cui le rimanenze iniziali di un periodo d’imposta siano uguali alle rimanenze finali del periodo precedente. Insomma, per usare un’espressione matematica, tra le rimanenze finali e iniziali di due anni d’imposta attigui non esisterebbe una relazione biunivoca, ma soltanto a senso unico, per cui le rimanenze finali di un esercizio sono pari a quelle iniziali dell’esercizio successivo, ma quest’ultime possono anche divergere rispetto a quelle finali dell’esercizio precedente. La Suprema Corte ha giustificato questa interpretazione alla luce di un altro importante principio recato dal TUIR, quello di autonomia dei periodi d’imposta di cui all’articolo 7. I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito quindi che, alla luce di tale ultimo principio, “accertate con adesione del contribuente le rimanenze all’inizio del 2004, non per questo […] devono essere considerate dello stesso valore le giacenze dell’esercizio precedente”. Pertanto, l’accertamento dell’Ufficio risultava corretto.
Nell’ipotesi inversa, la giurisprudenza di merito aveva stabilito in passato che, in base all’articolo 110, comma 8, del TUIR, la rettifica dell’Ufficio su un’annualità esplica effetti anche sui periodi d’imposta successivi: la scelta del Legislatore, infatti, è quella di “considerare i vari esercizi nella logica automatica di uno sviluppo senza soluzione di continuità” (C.T. Prov. di Alessandria, sentenza 9 febbraio 2011, n. 11/5/11). In tal senso, peraltro, si era pronunciata anche la C.T. Reg. di Firenze (sentenza 23 gennaio 2012, n. 9), precisando che nella determinazione del reddito d’impresa è postulato il principio di continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali di quello successivo.
Si trattava, tuttavia, di casi in cui era stato stabilito che le rimanenze finali dovessero essere necessariamente pari a quelle iniziali del periodo successivo, mentre il caso odierno riguarda l’ipotesi inversa in cui siano rettificate dall’Ufficio le rimanenze finali del periodo d’imposta precedente, senza che vengano modificate quelle iniziali del periodo successivo, perché già “chiuso” da adesione; ipotesi che, peraltro, sembrerebbe in contrasto proprio con quell’articolo 110, comma 8, già menzionato per cui “La rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L’ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi”.