Acquisti esteri degli enti no profit

| 05/04/2018

Al fine di evitare distorsioni concorrenziali legate alla circostanza che gli enti non commerciali sono spesso di non piccole dimensioni, gli acquisti intracomunitari di beni realizzati da tali soggetti sono in linea generale soggetti a IVA. Più esattamente, l’art. 38 comma 1 del DL 331/93 dispone che l’IVA si applichi agli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’art. 4 comma 4 del DPR 633/72 soggetti passivi d’imposta in Italia, per cui tali organizzazioni sono tenute ad applicare l’imposta su tali acquisti, pur se questi ultimi sono effettuati al di fuori della sfera commerciale. Allo stesso tempo, costituiscono acquisti intracomunitari anche gli acquisti realizzati dagli enti in questione laddove non soggetti passivi d’imposta (art. 38 comma 3 lett. c) del DL 331/93).
Tuttavia, per tali ultimi soggetti é stabilito, per motivi di semplificazione, che non sono considerati acquisti intracomunitari, così che l’imposta risulta dovuta nel Paese di origine, gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da coloro che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40 comma 3 del DL 331/93 (c.d. “vendite a distanza”) effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 10.000 euro (8.263,31 euro per gli acquisti da San Marino) e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non viene superato. Quanto, poi, agli adempimenti, sia gli enti non commerciali non soggetti passivi che hanno superato la soglia sopra indicata (o, naturalmente, in caso di opzione) sia gli enti soggetti passivi, per gli acquisti realizzati con riferimento all’attività istituzionale, sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti in materia di IVA (registrazione, dichiarazione e versamento dell’imposta) secondo le disposizioni di cui agli artt. 47 comma 3 e 49 del DL 331/93.
Pertanto, tali soggetti annotano i relativi documenti (fatture del fornitore Ue oggetto di integrazione e autofatture ex art. 46 comma 5 DL 331/93), entro gli stessi termini previsti in via generale per la tipologia di operazione effettuata, in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del DPR 633/72. Gli stessi, inoltre, devono versare cumulativamente, entro ciascun mese, l’imposta relativa a tutti gli acquisti registrati nel secondo mese precedente, nonché inviare all’Agenzia delle Entrate, sempre entro ogni mese, una specifica dichiarazione (modello INTRA 12), nella quale vanno riportati gli acquisti registrati nel secondo mese precedente, l’IVA dovuta e gli estremi del versamento effettuato dal dichiarante (gli stessi non devono, però, presentare la dichiarazione IVA).
Invece, gli enti non soggetti passivi e non identificati, prima di effettuare ciascun acquisto intracomunitario, devono presentare una dichiarazione su apposito modello (INTRA 13), nella quale devono dichiarare l’ammontare imponibile dell’acquisto nonché l’importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno in corso. Laddove, poi, nel corso dell’anno venga superato il limite di 10.000 euro o, comunque, venga esercitata l’apposita opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia, gli enti in questione sono tenuti a chiedere l’attribuzione del numero di partita IVA. Inoltre, gli enti non commerciali soggetti passivi, nonché quelli non soggetti passivi ma identificati per i motivi di cui sopra, si considerano soggetti passivi ai fini della territorialità IVA dei servizi acquistati. Tuttavia, tali soggetti vengono considerati debitori d’imposta in relazione non solo alle prestazioni di servizi, ma anche alle cessioni di beni senza trasporto acquistate da soggetti non residenti (cfr. art. 17 comma 2 del DPR 633/72). Gli stessi sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti in materia di IVA secondo le disposizioni di cui agli artt. 47 comma 3 e 49 del DL 331/93 anche in relazione a tali ultime operazioni, con riferimento alle quali hanno applicato l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge (integrazione della fattura estera nel caso di fornitore Ue; emissione di autofattura se il fornitore è extra Ue), laddove realizzate nello svolgimento di attività istituzionali da fornitore estero.
Infine, gli enti non commerciali, soggetti passivi e non, ma comunque identificati ai fini IVA, se tenuti, presentano ai soli fini statistici gli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti di beni realizzati con riferimento all’attività istituzionale. In estrema sintesi, dunque, in relazione agli acquisti intracomunitari di beni gli enti non soggetti passivi non identificati versano l’IVA nel Paese del fornitore fino a 10.000 euro. Superata tale soglia (o in caso di opzione), gli stessi sono tenuti ad aprire la partita IVA in Italia nonché a versare l’imposta relativa agli acquisti intracomunitari nel nostro Paese, divenendo, conseguentemente, anche soggetti passivi ai fini della territorialità dei servizi nonché debitori d’imposta, mediante reverse charge, in ordine agli acquisti di beni (senza trasporto) e servizi forniti da non residenti.