Adempimenti documentali e responsabilità nelle A.S.D.
Dott. Alessio Pistone | 18/04/2015
Il soggetto che ha gestito di fatto l’associazione è responsabile in solido con essa dei suoi debiti tributari, a condizione che il Fisco dia prova degli atti di concreta gestione dell’associazione da questi compiuti. È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Vicenza, con la sentenza n. 194/07/15.
La pronuncia trae origine dalle indagini penali svolte dalla Guardia di Finanza su un’associazione sportiva dilettantistica, in esito alle quali era anche stato redatto un PVC ai fini fiscali, con la ripresa a tassazione di componenti negativi di reddito illegittimamente dedotti in quanto riconducibili ad operazioni inesistenti.
L’Agenzia delle Entrate aveva poi emesso gli avvisi di accertamento nei confronti dell’associazione, ma anche dei titolari di cariche sociali, in qualità di responsabili in solido del debito erariale, tra cui il vicepresidente, il quale aveva impugnato l’atto impositivo, eccependo, per quel che qui rileva, la sua estraneità alla gestione dell’ente e, quindi, alla pretesa impositiva azionata.
Si ricorda, in proposito, che, ai sensi dell’art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
In base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi.
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.
Ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (cfr. Cass. nn. 20485/2013, 29733/2011 e 19486/2009; si veda anche Cass. n. 8623/2012, secondo cui gli obblighi tributari nelle associazioni non riconosciute rimangono quelli a carico del fondo comune: di essi solidalmente rispondono anche coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione ex art. 38 c.c.).
Per i giudici di legittimità, inoltre, nell’associazione non riconosciuta, la dimostrazione dell’assunzione di un ruolo rappresentativo o gestorio dell’ente, ovvero della mera titolarità della carica, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità patrimoniale personale di cui all’art. 38 c.c., richiedendosi a tal fine la prova, da parte dell’attore, che chi venga richiesto del pagamento abbia svolto concreta attività negoziale in nome e per conto dell’associazione stessa.
La responsabilità in questione ha natura accessoria e personale di fidejussione ex lege per il debito contratto in nome dell’associazione, con la conseguenza che essa – diversamente da quanto accade nel regime di responsabilità personale illimitata del socio – non si trasmette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per conto dell’associazione; con la conseguenza che il semplice avvicendamento nelle cariche associative non implica alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, ferma restando la permanenza di esso in testa a chi l’aveva in origine contratto (cfr. Cass. nn. 18188/2014, 8371/2012 e 11207/2009).
Nel caso esaminato dai giudici di merito, con la sentenza in commento, il vicepresidente dell’associazione, in effetti, aveva effettuato prelevamenti e versamenti sui conti correnti dell’ente, sui quali era delegato ad operare. Per tale ragione il Fisco aveva ritenuto la sussistenza di attività gestoria da parte di questi. Secondo il collegio di prime cure, invece, tale circostanza non era sufficiente a dimostrare la “creazione di rapporti obbligatori fra l’associazione ed i terzi” a opera del vicepresidente (ricorrente), quanto piuttosto la mera esecuzione di obbligazioni da altri instaurate (il riferimento è al legale rappresentante dell’ente, ritenuto il vero gestore di esso).
In conclusione, i giudici di merito hanno stabilito che al vicepresidente (ricorrente) non poteva essere addossata la responsabilità solidale dei debiti tributari dell’associazione, non avendo questi effettivamente posto in essere attività gestoria.
La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 651/5/15 del 14 aprile 2015, ha affermato che le associazioni sportive, pur non essendo obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, devono comunque porre in essere una serie di adempimenti documentali, da cui si possa dedurre la natura “dilettantistica” e le modalità di esercizio dell’attività.
In particolare, sottolineano i giudici di merito, a tal fine il rendiconto economico finanziario rappresenta, senza dubbio, uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione, da cui poter desumere non soltanto il risultato economico dell’anno, ma anche la corretta destinazione degli utili di esercizio ovvero delle modalità di copertura delle eventuali perdite.
Nel caso di specie, del resto, in ordine alla tenuta delle scritture contabili, era emerso che:
– il libro dei verbali delle assemblee era risultato compilato solo fino al 2005;
– il libro dei soci non risultava compilato;
– il prospetto in cui venivano annotati i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’attività non era stato redatto secondo i requisiti previsti dalla legge;
– erano stati distribuiti utili, sotto forma di compensi a collaboratori e istruttori;
– gli aderenti non partecipavano alla vita dell’associazione;
– come detto, non era stato redatto un rendiconto economico come da espressa previsione dell’art. 148 comma 8 del TUIR.
Per tutti tali motivi, secondo la Commissione citata, per l’anno d’imposta 2006 non poteva essere riconosciuta la qualità di ente non commerciale e la possibilità di usufruire del regime forfetario previsto dalla L. 398/91.
In conclusione, nell’ambito dell’attività di controllo, può essere richiesta e acquisita tutta la documentazione contabile ed extracontabile necessaria, sulla base della quale l’Ufficio può anche escludere la natura non lucrativa dell’ente sottoposto a controllo e concludere per la sua natura commerciale, ai sensi degli artt. 73 e 149 del TUIR.
Ciò sulla base di una serie di dati normativi, contabili, organizzativi e strutturali dell’associazione, laddove questi siano, naturalmente, tutti convergenti, nel senso di escludere la natura non lucrativa dell’ente e con essa il diritto a usufruire delle relative agevolazioni in materia fiscale.
I controlli riguarderanno quindi, in questi casi, sia l’aspetto formale, ovvero la contabilità e la documentazione prodotta, che l’aspetto sostanziale, ovvero il controllo dell’effettiva sussistenza, in capo al soggetto sottoposto a controllo, delle condizioni previste dalla normativa vigente per l’applicazione del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, ovvero, tra le altre:
– dimostrazione della partecipazione alla vita e alla gestione dell’associazione, da parte dei soci;
– dimostrazione della validità delle assemblee, del numero legale dei presenti, dell’effettiva partecipazione alle stesse;
– mancata istituzione di scritture sociali (libro del Consiglio direttivo, libro soci), in violazione delle previsioni statutarie;
– redazione del rendiconto, in base a quanto previsto anche all’art. 148, comma 8 del TUIR.
– possibilità di riscontro del divieto di distribuzione di utili.
La mancanza di tali condizioni, come concluso dalla Commissione tributaria regionale nella sentenza in esame, renderà peraltro ancor più evidente il disconoscimento della qualità non commerciale, laddove non sia possibile appurare se l’organizzazione e la gestione dell’associazione siano improntati su criteri di natura prettamente non commerciale e non sia possibile verificare il rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, a causa della mancata produzione del rendiconto relativo all’anno oggetto di accertamento (previsto dall’art. 90 comma 18 lett. d) della L. n. 289/2002 e dall’art. 148 comma 8 lett. a) del TUIR).
Senza un controllo della contabilità e del rendiconto non vi è infatti modo per l’associazione, sulla quale, trattandosi di agevolazioni fiscali, pende l’onere della prova, di dimostrare che tutti i proventi riscossi rientrino tra quelli di natura istituzionale e che l’eventuale avanzo di gestione sia stato reinvestito nell’ambito dell’attività sociale.
Certo, come giustamente sottolineano anche i giudici nella sentenza citata, affinché la spettanza del regime agevolativo possa essere disconosciuta, tutti gli elementi (o la mancanza degli stessi) dovranno convergere verso l’effettività della natura non commerciale.