Adempimenti richiesti per determinazione imposte a forfait ex L.398/91
Dott. Alessio Pistone | 24/04/2013
E’ stata pubblicata oggi dalla Agenzia delle Entrare la circolare n. 9/2013 relativamente a spiegazioni sotto forma di risposte a quesiti per associazioni che hanno optato per la determinazione delle imposte a forfait ex Legge 398 del 16 dicembre 1991.
La circolare fornisce anzitutto chiarimenti con riferimento all’obbligo, previsto dall’art. 9, comma 3 del DPR 544/99, di annotare, anche con un’unica registrazione, entro il 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997. L’Agenzia chiarisce che l’associazione sportiva dilettantistica che non ha annotato i corrispettivi nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 può continuare a godere delle agevolazioni fiscali, poiché la citata norma non prevede la decadenza dai benefici fiscaliin caso di mancato rispetto del suddetto obbligo. Resta fermo, tuttavia, che l’associazione deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione e deve essere in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria tutta la documentazione utile (fatture, ricevute, scontrini fiscali, ecc.) alla determinazione del reddito e dell’IVA. Un altro aspetto analizzato dalla circolare in commento è l’art. 25, comma 2 della L. 133/99, in base al quale nel computo del reddito imponibile non rientrano i proventi derivanti da un massimo di due eventi annui – realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali o tramite una raccolta pubblica di fondi – per un importo non superiore a 51.645,69 euro. Per tale agevolazione, gli enti devono, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, redigere un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del DPR 600/73, nel quale vanno annotate le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione. Al riguardo, la circolare precisa che tale adempimento si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nel rendiconto (le entrate e le uscite relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione) siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli artt. 20 e 22 del DPR 600/73. La circolare precisa, quindi, che, data la particolare rilevanza riconosciuta agli enti sportivi dilettantistici, la mancata compilazione dello specifico rendiconto non comporta di per sé l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non rilevati nel citato rendiconto, sempre che, in sede di accertamento, l’ente dilettantistico sia in grado di documentare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile.
La circolare interviene, infine, in merito al rispetto dei principi di democraticità e di non lucratività, previsti dalla L. 289/2002 c.d. Finanziaria 2003, come condizione necessaria per il riconoscimento dei benefici fiscali alle associazioni o società sportive dilettantistiche. Le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono indici che consentono di comprendere la reale natura associativa dell’ente e la sua democraticità. Tuttavia, secondo l’Agenzia, l’adozione di modalità diverse da quelle tradizionali di convocazione dell’assemblea come, ad esempio, l’invio di e-mail agli associati (in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione) o l’occasionale assenza di un elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali, non sono elementi sufficienti di per sé a determinare la decadenza dei benefici fiscali previsti dalla L. 398/91 qualora, sulla base di una valutazione globale, risultino posti in essere dall’associazione comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità.