Affitto d'azienda da imprenditore ad associazione sportiva
Dott. Alessio Pistone | 07/11/2016
Non decade dalle agevolazioni di settore l’associazione sportiva dilettantistica che, in forza di contratto di affitto d’azienda, gestisce una palestra di proprietà del socio di tale associazione, il quale è titolare esclusivo delle licenze e delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività sportiva, a nulla rilevando la pattuizione di un canone di affitto di azienda in parte fisso ed in parte variabile commisurata agli introiti, atteso che ciò non configura una distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, se il corrispettivo per l’affitto non è incongruente col suo valore normale, incongruenza che è onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare. È questo l’importante assunto desumibile dalla sentenza n. 259/2/16 della C.T. Prov. di Reggio Emilia.
Ai sensi dell’art. 148, comma 3 del TUIR sono decommercializzate (non rilevano ai fini reddituali) le attività svolte, tra l’altro, dalle associazioni sportive dilettantistiche in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti e di altre associazioni che svolgono la medesima attività.
Tale beneficio, tuttavia, è condizionato, ai sensi del successivo comma 8, al fatto che le associazioni interessate si conformino a determinate clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Per quel che qui rileva, in particolare, la lettera a) di tale comma 8 fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nel caso esaminato dai giudici emiliani, il Fisco aveva contestato il corrispettivo del contratto d’affitto d’azienda – che legava l’associazione al suo socio, titolare delle licenze ed autorizzazioni commerciali – quantificato, in parte, in misura fissa e, in parte, in misura variabile in funzione progressiva agli introiti conseguiti nell’anno d’imposta; quest’ultima modalità di quantificazione del corrispettivo – ad importo variabile in funzione degli introiti – violerebbe il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente sportivo dilettantistico, divieto che, appunto, condiziona la fruibilità delle agevolazioni che la norma riserva a questo tipo di enti.
Per i giudici di merito, invece, il fatto che sia vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione non può impedire che possano sussistere rapporti commerciali tra parti correlate, come tra l’ente sportivo dilettantistico e i suoi soci, associati e amministratori. Il discrimine che li legittima, per quanto attiene al profilo in esame, è che gli stessi non eccedano la “normalità”; in altri termini gli stessi debbono concretizzarsi con le stesse modalità che si concretizzerebbero tra entità non correlate, insomma tali operazioni devono avvenire al “valore normale”.
È onere del Fisco dimostrare l’eventuale incongruenza col valore normale
Il problema che si pone, secondo il collegio provinciale, è a chi incomba l’onere della prova che gli stessi rapporti si svolgano in base al criterio del “valore normale”: nessun dubbio vi è, per la Commissione, che l’onere probatorio si distribuisca secondo le usuali regole. Nel caso di specie, pertanto, la dimostrazione che il corrispettivo pattuito per l’affitto d’azienda non corrispondeva al suo valore normale spettava all’Agenzia delle Entrate, che aveva eccepito la “anormalità” del rapporto in oggetto, e che, però, non aveva assolto a tale onere probatorio.
Vi è da aggiungere, al riguardo che, in effetti, le norme del TUIR richiamate nella sentenza in commento non fanno riferimento alcuno al valore normale delle operazioni, ma, probabilmente, i giudici provinciali hanno tenuto implicitamente conto di un’altra disposizione rilevante in materia, ovvero l’art. 10, comma 6 del DLgs. 460/1997, a mente del quale “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili … l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale”.
Poiché, tuttavia, secondo il collegio, l’onere probatorio che le operazioni contestate fossero avvenute ad un prezzo superiore al valore normale spettava all’Amministrazione finanziaria, la quale, nel caso di specie non lo aveva assolto, doveva ritenersi indimostrata la presunta distribuzione indiretta di utili mediante i corrispettivi “variabili” del contratto di affitto di azienda.
Si ricorda, infine, che qualche mese fa anche la C.T. Prov. di Milano aveva bocciato un accertamento del Fisco, con il quale era stato contestato l’aggiramento del divieto di distribuzione indiretta di utili, perché l’associazione che gestiva il campo da golf corrispondeva un canone di locazione ad una spa, che era proprietaria del campo stesso ed aveva la medesima compagine sociale dell’associazione (cfr. C.T. Prov. Milano n. 3203/1/16).