Agevolazioni per assunzione over 50 e donne "svantaggiate"

| 30/07/2013

Proseguono gli interventi della prassi amministrativa volti a rendere concretamente fruibili le agevolazioni disposte dall’art. 4, commi 8-11 della L. 92/2012 a favore dei datori di lavoro che assumano, dal 2013, determinate categorie di lavoratori socialmente svantaggiati: con il messaggio n. 12212 di ieri, 29 luglio 2013, l’INPS riepiloga i recentissimi chiarimenti forniti sul punto dal Ministero del Lavoro (circ. n. 34 del 25 luglio 2013) e annuncia la pubblicazione del modulo di comunicazione online per l’accesso al beneficio.
Al riguardo, va, innanzitutto, ricordato che, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 800/2008 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni previsti dai commi 12 e seguenti dell’art. 4 della L. 92/2012 in esame, le agevolazioni di cui si tratta consistono in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, per una durata di 12 o 18 mesi a seconda della tipologia di contratto di lavoro (contratto a tempo determinato, contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo indeterminato) stipulato con:
– lavoratori (sia uomini che donne) con almeno 50 anni di età, “disoccupati” da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate (ossia Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE) e “prive di un impiego regolarmente retribuito” da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.
I primi chiarimenti sulla disciplina agevolativa sono stati forniti dall’INPS con la circolare n. 111/2013 cui ha fatto seguito la circolare ministeriale sopra richiamata, recante importanti precisazioni circa l’assunzione agevolata delle donne.
In particolare, come spiega il messaggio in commento, alla luce della definizione di “lavoratore svantaggiato” individuata, sebbene ad altri fini, dal DM 20 marzo 2013, il Ministero ha chiarito che, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della mancanza di un impiego “regolarmente retribuito”, occorre verificare se, nel periodo di 6 o 24 mesi antecedente la data di assunzione, la lavoratrice non abbia svolto:
– un’attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi;
– ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza progetto, o di lavoro autonomo con remunerazione annua pari o superiore, rispettivamente, a 8.000 o a 4.800 euro (reddito minimo personale annuo escluso da imposizione fiscale).
Tale verifica prescinde, invece, dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal DLgs. 181/2000 e, quindi, dalla previa registrazione della donna presso il Centro per l’impiego.
Circa il requisito “territoriale”, l’elenco delle aree svantaggiate ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE è consultabile all’indirizzo www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp, mentre sono in fase di definizione i DM volti all’individuazione delle professioni e dei settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi, in favore della donna, almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per gli anni 2013 e 2014.
Ecco, quindi, che, grazie alle precisazioni rese dalla circ. n. 34/2013 del Ministero del Lavoro, è stato definito il quadro cui i datori possono fare riferimento per applicare la riduzione contributiva di cui sopra anche alle assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, delle donne di qualsiasi età residenti nelle suddette aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi” ovvero delle donne ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”. Rimane ancora preclusa – in attesa della pubblicazione dei necessari DM – l’applicazione della riduzione contributiva per le donne di qualsiasi età, “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati dalla suddetta accentuata disparità occupazionale di genere.
Passando alle necessarie indicazioni di carattere operativo, il messaggio n. 12212/2013 chiude con l’annuncio che, a decorrere da oggi, 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito http://www.inps.it/portale/default.aspx, è disponibile il modulo “92-2012” per la comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo.
Si dà, inoltre, ai datori di lavoro, la possibilità, per ogni dubbio o segnalazione, di inviare un quesito alla sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “Contatti” del medesimo Cassetto previdenziale.