Nuovo regime a forfait: aggiornamento requisiti per soci di Srl
Dott. Matteo Mignardi | 24/12/2018
Il maxiemendamento del Governo alla legge di Bilancio 2019 ha allargato nuovamente i “confini” del nuovo regime forfetario dopo che la disposizione originaria ne aveva ristretto il campo. La disposizione attualmente in vigore prevede, come causa ostativa, il possesso di quote di partecipazioni in società trasparenti (di persone), ma anche nelle srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR.
La prima formulazione della disposizione contenuta nella legge di Bilancio del 2019 ha esteso la predetta causa ostativa anche per il possesso di quote di partecipazione in srl non trasparenti. La disposizione, se fosse stata confermata, avrebbe determinato la fuori uscita dal regime forfetario di numerosi contribuenti altrimenti costretti a cedere le quote di partecipazione possedute.
Il maxiemendamento ha distinto il possesso di partecipazioni in società di persone rispetto al possesso di quote in società a responsabilità limitata.
Per quanto riguarda il possesso di quote di partecipazione in società di persone è irrilevante la percentuale della partecipazione posseduta, come pure è irrilevante l’attività svolta dalla società partecipata. La disposizione prevede che non possono accedere al regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’art. 5” del TUIR. Sotto questo profilo il maxiemendamento ripropone la norma attualmente in vigore.
La seconda parte della disposizione risulta modificata sia con riferimento alla norma attualmente in vigore, sia con riferimento alla prima formulazione della disposizione contenuta nella legge di Bilancio in approvazione ed ora ancora modificata.
Secondo il testo normativo novellato, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, “controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Ad esempio, se il contribuente possiede una quota di partecipazione del 5%, la circostanza non impedirà l’accesso al regime forfetario. La nuova previsione dovrebbe riguardare tutte le società a responsabilità limitata indipendentemente se le stesse si siano o meno avvalse del regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR. La condizione, rappresentata dal controllo diretto o indiretto, dovrà essere chiarita dall’Agenzia delle entrate rappresentando uno dei due presupposti essenziali affinchè l’accesso al regime forfetario sia precluso. La seconda condizione che deve essere contemporaneamente verificata riguarda la tipologia di attività svolta nella forma societaria. Se l’attività è la medesima del contribuente che opera individualmente, non sarà possibile fruire del regime forfetario. La diposizione, però, è molto più sfumata non facendo riferimento alla coincidenza delle due attività, ma molto più genericamente alla riconducibilità dell’attività esercitata nella forma societaria a quella svolta individualmente. Anche questo punto dovrà essere chiarito, dopo che la disposizione sarà stata definitivamente approvata, dall’Agenzia delle Entrate.