Ammortamento decennale per avviamento e marchi
Dott. Alessio Pistone | 14/02/2013
L’OIC ha pubblicato, in consultazione, la bozza del nuovo principio contabile 24, dedicato alle immobilizzazioni immateriali. La revisione si inserisce nell’ambito del progetto di aggiornamento che sta coinvolgendo la maggior parte dei principi contabili nazionali, a partire dal maggio 2010.
Già da una prima analisi del documento descrittivo che accompagna la bozza, pare evidente che gli interventi operati dall’OIC sono stati di rilievo, a differenza di quanto avvenuto con riferimento ad altri principi contabili, messi in consultazione in una fase precedente, per cui l’OIC si è limitato a riorganizzare la struttura e ad inserire modifiche formali. Peraltro, la stessa pubblicazione “isolata” del documento OIC 24 si differenzia rispetto al comportamento, adottato finora, che ha visto l’OIC pubblicare i principi aggiornati in gruppi.
In primo luogo, avendo riguardo alla “struttura” del nuovo principio contabile, è stato modificato il format del documento, accorpando le voci in relazione alle fasi della rilevazione iniziale e valutazione successiva. In questo modo, si consente l’immediata individuazione del trattamento contabile delle diverse voci ivi contenute.
Sul tema, l’OIC invita comunque gli operatori a fornire commenti e/o eventuali proposte alternative di formattazione del documento, ad esempio, focalizzate sulle macro voci di bilancio (oneri pluriennali, beni immateriali e avviamento), ricomprese nelle immobilizzazioni immateriali.
Per quanto riguarda, invece, il contenuto, le prime modifiche concernono la disciplina relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore (impairment), disciplina che, attualmente, è contenuta sia all’interno dell’OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, sia all’interno dell’OIC 24. Il tema è in corso di approfondimento, tant’è che l’OIC ha ritenuto opportuno stralciarlo da tale principio contabile.
Nel dettaglio, l’OIC sta valutando diverse ipotesi, fra cui la previsione di un modello di impairment che, ove possibile, ossia nei limiti delle Direttive contabili europee, sia in linea con gli standard internazionali, e la predisposizione di un documento a sé stante, che disciplini la fattispecie in modo unitario.
Altro tema di rilievo attiene all’avviamento, con riferimento al quale è stata riformulata e integrata la definizione e viene previsto l’ammortamento in un periodo massimo di 5 anni. Soltanto nei rari casi in cui le analisi economico-finanziarie siano in grado di supportare una vita utile superiore, è possibile superare questo limite, ma fino ad un massimo di 10 anni, in quanto le previsioni, oltre tale termine, sono generalmente inattendibili. L’attuale principio contabile consente, invece, di ammortizzare l’avviamento in un periodo massimo di 20 anni.
Analogamente, con riferimento ai marchi, viene precisato che gli stessi sono ammortizzati sulla base del periodo di produzione e commercializzazione, in esclusiva, dei prodotti cui il marchio si riferisce, ma il periodo di ammortamento non può eccedere, prudenzialmente, il periodo di tutela legale previsto in sede di prima registrazione del marchio, cioè 10 anni. L’OIC24 in vigore consente, invece, di ammortizzare i marchi in un periodo massimo di 20 anni, qualora il periodo di produzione e commercializzazione, in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, non sia prevedibile.
Sono, poi, state precisate meglio le ragioni per le quali i costi di addestramento e di qualificazione del personale possono essere capitalizzati, mentre i costi straordinari di riduzione del personale devono essere rilevati a Conto economico.
Relativamente ai brevetti ed ai diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale una tantum, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente, mentre gli ammontari parametrati ai volumi della produzione o delle vendite degli esercizi successivi si imputano a Conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.
Infine, sono state operate alcune modifiche e integrazioni possiamo dire “minori”.
Sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, espositori, e altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali, trattandosi di beni materiali, piuttosto che di immobilizzazioni immateriali. Sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l’iscrizione degli oneri pluriennali e dei beni immateriali, nonché sulla nozione di valore residuo. È stata introdotta la disciplina relativa alla rilevazione contabile dei contributi pubblici, opportunamente coordinata con l’OIC 16. È stata riorganizzata l’informativa da fornire nella Nota integrativa.