Ammortamento dell'avviamento nei bilanci 2016
Dott. Alessio Pistone | 06/03/2017
L’ammortamento dell’avviamento va effettuato secondo la sua vita utile. Si tratta di una modifica ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. che può essere applicata prospetticamente, ovvero limitatamente agli avviamenti che hanno avuto origine nel corso del 2016. L’applicazione della nuova disposizione normativa comporta l’esigenza di stimare la vita utile dell’avviamento. L’OIC 24, a tal proposito, prevede che la vita utile debba essere stimata “in sede di rilevazione iniziale dell’avviamento” e che non possa “essere modificata negli esercizi successivi”. L’OIC 24, sul piano operativo, al fine di calcolare la vita utile prevede che si tengano in considerazione “le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento”.
I punti di riferimento proposti dall’OIC 24 al fine di stimare la vita utile sono i seguenti:
– il periodo di tempo entro il quale la società si attende ragionevolmente di godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;
– il cosiddetto payback period, ovvero il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
– la media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
Il terzo punto in molti casi potrebbe risultare la via più semplice per la stima della vita utile. Infatti, se un’impresa acquisisce un ramo aziendale, dovrà, da un punto di vista civilistico, in ogni caso identificare le vite utili delle attività che acquisisce; ne consegue che la vita utile come media ponderata delle vite utili dei cespiti acquisiti è una logica conseguenza. Ad esempio, se la media ponderata delle vite utili delle attività che si acquisiscono è 8 anni, anche la vita utile dell’avviamento sarà pari a 8 anni. Si tratta di un’indicazione proposta dall’OIC 24 che consente di determinare la vita utile dell’avviamento anche nell’ambito delle PMI, che potrebbero non essere in grado di applicare il primo e il secondo punto, in quanto ritenuti eccessivamente onerosi. Allo stesso tempo, soprattutto le PMI devono tenere in considerazione che, per l’intero periodo definito di vita utile dell’avviamento, devono essere previsti benefici economici futuri supportati da previsioni formalmente approvate. La valutazione è certamente più “delicata”, in modo particolare qualora si fissi una vita utile superiore a 10 esercizi. Il codice civile prevede che, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento debba essere ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni (e non più pertanto 5 come nella previgente disciplina, periodo però che in presenza di particolari ragioni poteva essere definito in un numero di anni maggiore).
Pertanto, dal punto di vista operativo l’impresa:
– deve procedere alla determinazione della vita utile con uno dei tre metodi sopra riportati;
– nei casi “eccezionali” in cui non si riesca a stimare attendibilmente la vita utile, deve identificare un periodo non superiore a 10 anni;
– in ogni caso, deve supportare la vita utile con la capacità di generare benefici economici futuri attraverso la redazione e approvazione di un piano economico.
L’OIC 24 richiede che, in tutti i casi in cui dal processo di stima si determini una stima della vita utile superiore ai 10 anni, siano presenti “fatti e circostanze oggettivi a supporto di tale stima”. Una precisazione rilevante è che, in ogni caso, la vita utile dell’avviamento non possa superare i 20 anni. Si tratta di una precisazione significativa, poiché l’interpretazione letterale del dettato normativo non consente di pervenire a tale conclusione, in quanto, a differenza della formulazione previgente, non è più previsto, nel codice civile, che il periodo di ammortamento sia limitato. Il principio contabile nazionale, a tal proposito, nell’ambito delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”, sottolinea che, anche se la precedente disciplina del codice faceva riferimento al concetto di periodo limitato di utilizzazione, non più richiamato nella nuova formulazione, va considerato che “anche l’art. 2426, comma 1, n. 2, richiama il concetto di «utilizzazione limitata nel tempo» per rifarsi alla nozione di vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. Si tratta, pertanto, di un’indicazione di carattere generale e l’individuazione dell’arco temporale massimo pari a 20 esercizi da parte dell’OIC rientra nell’ambito del ruolo di interprete della norma civilistica in tema di bilancio attribuitogli dal legislatore. Nella Nota integrativa è necessario illustrare i criteri utilizzati per la stima della vita utile. Nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile, devono essere indicate le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima.