Annullamento dell'avviso di accertamento senza PVC

| 14/05/2014

La verifica fatta solo “internamente” presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito i dati del contribuente tramite un questionario, non esime la stessa, che emette l’avviso di accertamento, dall’obbligo di formalizzare in un apposito processo verbale di constatazione – da notificare al contribuente – la conclusione delle indagini, per permettere a quest’ultimo la possibilità di presentare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste, pena l’annullamento dell’atto impositivo per violazione del diritto al contraddittorio ex art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente.
Con la sentenza n. 384/02/14 depositata il 22 aprile 2014, i giudici della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, in accoglimento del ricorso del contribuente che ha eccepito la violazione dell’art. 12, comma 7 della L. 212/2000, hanno annullato l’avviso di accertamento – non preceduto da PVC – emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società sportiva dilettantistica sottoposta a verifica sulla base dei dati raccolti tramite questionario. Verifica avvenuta senza alcun accesso esterno presso il contribuente, ma solo presso gli uffici dell’Agenzia.
Secondo i giudici di merito, la Cassazione (sentenze nn. 18906/2011 e 16999/2012) nello stabilire che è nullo l’avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla conclusione delle indagini – orientamento ribadito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 18184 del 29 luglio 2013 –, ha altresì evidenziato che la nullità deve trovare applicazione anche nei casi in cui non sia stata svolta da parte dell’Amministrazione finanziaria una vera e propria attività di verifica (esterna) presso il contribuente, ma soltanto un mero reperimento di documenti fiscali richiesti, come nel caso di specie attraverso l’invio di un questionario, in considerazione della genericità del termine verifica e dell’insussistenza di distinzioni da parte della normativa alla verifica “interna” ed verifica “esterna”. Diversamente opinando, secondo la C.T. Prov. di Ascoli, verrebbe a crearsi, in spregio al generale principio di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, una illogica disparità di tutela dei contribuenti a seconda delle modalità di verifica adottate dall’Ufficio. Ne consegue che il divieto di emanazione di atti impositivi prima dei 60 giorni, a decorrere dalla data di conclusione delle indagini da formalizzarsi in un apposito PVC (da notificare al contribuente) trova applicazione qualunque sia l’attività di controllo posta in essere dall’Amministrazione finanziaria (quindi sia interna all’Ufficio che esterna presso il contribuente).
La decisione dei giudici di prime cure si pone in linea anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, (sentenza Sopropè, causa C-349/07, punto 49, del 18 dicembre 2008), secondo cui “il destinatario di una decisione a lui lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata allo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere un errore o di far valere elementi relativi alla loro situazione personale, tali da far sì che la decisione sia adottata, non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro”.
Il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l’Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. In forza di tale principio, “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente”.
Sempre con riferimento all’orientamento della Corte di Giustizia in merito alla portata del diritto al contraddittorio nel procedimento tributario amministrativo, si evidenzia quanto espresso recentemente presso la Corte di Giustizia dall’Avvocato generale (cause riunite C-129/13 e C-130/13) che, nel ribadire che il diritto al contraddittorio realizza i due interessi della completezza dell’istruttoria e del diritto di difesa, chiarisce anche che esistono due diritti di difesa: quello di essere sentiti nel procedimento, prima dell’emissione dell’atto amministrativo (come nel caso di specie) e quello dopo l’atto, nel giudizio.
Anche la C.T. Prov. di Varese n. 174/05/14 del 21 marzo, accogliendo il ricorso del contribuente, si era espressa nello stesso senso: “al termine della verifica attuata dall’Ufficio con le modalità dell’acquisizione dei dati del questionario, doveva necessariamente seguire un verbale di chiusura che desse conto delle operazioni svolte e dei suoi esiti, dalla cui comunicazione dovevano essere lasciati decorrere 60 giorni per consentire alla parte di presentare osservazioni e richieste, prima di poter predisporre e notificare l’avviso di accertamento”.