Anomalia nel nuovo modello IVA 2016

| 28/01/2016

Le nuove istruzioni recitano: “QUADRO VI: Il quadro, di nuova istituzione, é riservato ai fornitori di esportatori abituali. Nel quadro è richiesta l’esposizione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute, prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014”.
Tuttavia dal 1° gennaio 2015 questi dati sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate perché con la nuova procedura il protocollo lo ha rilasciato l’Agenzia stessa.
Lo Statuto del contribuente recita all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) comma 4: “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”.
Quindi se non si possono chiedere queste informazioni, non possono neppure essere irrogate sanzioni.