Associazioni di professionisti senza obbligo assicurativo INAIL
Dott. Matteo Mignardi | 24/11/2019
La Cassazione, nella sentenza n. 30428 pubblicata ieri, torna a pronunciarsi sull’applicabilità della tutela infortunistica INAIL ai liberi professionisti ribadendo il proprio prevalente indirizzo.
Si ricorda come sussista l’obbligo assicurativo INAIL in presenza di requisiti oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico sull’assicurazione obbligatoria e sulle malattie professionali) e soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 del DPR 1124/1965.
In altri termini, sono tutelati dall’Istituto tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori. Sono, inoltre, inclusi espressamente tra gli assicurati coloro che, pur in assenza di subordinazione, per la loro posizione sociale sono considerati particolarmente meritevoli di tutela, come ad esempio i familiari del datore di lavoro e i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, che prestino opera manuale o di sovrintendenza.
Secondo la Suprema Corte, non sono assoggettati all’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali i membri degli studi professionali associati in quanto le norme vigenti non ne prevedono l’estensione.
Per la Cassazione, infatti, la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo (artt. 1, 4 e 9 del DPR 1124/1965) ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali (cfr. Cass. n. 15971/2017; Trib. Parma 7 marzo 2017).
Si ricorda come anche la Corte Costituzionale si sia pronunciata sul punto, statuendo la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale (Corte Cost. n. 25/2016). Più in generale, la Consulta ha avuto modo di precisare, a più riprese, come il sistema previdenziale vigente in Italia in relazione agli infortuni non sia ispirato al criterio-base della piena socializzazione del rischio, nemmeno per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dal momento che il DPR 1124/1965 circoscrive l’ambito della sua operatività in relazione all’aspetto oggettivo e con limitazioni di ordine soggettivo.
La Corte Costituzionale ha anche sottolineato, più volte, come la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la portata dell’assicurazione obbligatoria – prevista di norma a tutela dei lavoratori subordinati – rientri nella discrezionalità del legislatore (cfr. Corte Cost. nn. 310/1994 e 221/1985).
Nel caso esaminato nella sentenza in commento, l’INAIL aveva preteso di assoggettare all’assicurazione obbligatoria i membri di uno studio associato di architetti sostenendo che, da un esame dell’atto costitutivo dello studio professionale, la concreta situazione organizzativa fosse assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici con conseguente obbligo – ex art. 4, comma 1, n. 7 del DPR 1124/1965 – per i soci di assicurarsi laddove svolgano un’attività pericolosa.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano, tuttavia, negato l’obbligo assicurativo ritenendo che l’operazione di assimilazione effettuata dall’Istituto fosse illegittima data la natura libero professionale dell’attività svolta dagli architetti associati.
Inoltre, la Corte territoriale, nel respingere l’appello proposto dall’INAIL, aveva precisato come non fosse emerso né che gli architetti svolgessero attività manuale né che si trovassero in posizione di lavoro subordinato né, tantomeno, che svolgessero attività sotto la direzione altrui.
Avverso tale sentenza, l’Istituto ricorreva sostenendo che, in base allo statuto e all’atto costitutivo, lo studio associato fosse da ritenersi una società di fatto in quanto soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli partecipanti, sostenendo anche che la sentenza aveva errato laddove aveva negato la ricorrenza dei presupposti per l’esistenza dell’obbligo assicurativo ex art. 4, n. 7 del DPR 1124/1965, a mente del quale i soci di società di qualsiasi tipo, anche di fatto, sono assicurati all’INAIL se svolgono attività ritenuta pericolosa; in ogni caso valeva come dirimente la considerazione per cui anche i professionisti associati, se addetti ad attività pericolosa, sono soggetti all’obbligo assicurativo.
Nella decisione in commento, la Cassazione ha ritenuto totalmente infondata la pretesa dell’INAIL: richiamando il proprio orientamento nonché i principi espressi dalla Consulta, ha statuito come, nel caso dell’associazione di professionisti – trattandosi di attività libero professionale resa in forma autonoma – in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non possa ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’Istituto.