Associazioni sportive: violazione della tracciabilità e difetto di convocazione delle assemblee

| 21/05/2015

La violazione da parte di un’associazione sportiva dilettantistica dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti non comporta:
– nel caso di pagamenti effettuati dall’associazione nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, il disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF, fino all’importo di 7.500 euro, dei compensi corrisposti dall’associazione, prevista dall’art. 69, comma 2, del TUIR;
– nel caso di somme percepite dall’associazione a titolo di sponsorizzazione, il disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.
E’ questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45 dello scorso 7 maggio, che fa chiarezza sulle sanzioni applicabili in materia di violazione dell’obbligo di tracciabilità previsto in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, a seguito del susseguirsi di varie modifiche normative. L’art. 4, comma 3 del DM 26 novembre 1999 n. 473, emanato in attuazione del comma 7 dell’art. 25 della L. 13 maggio 1999 n. 133, aveva infatti stabilito che i pagamenti o i versamenti non inferiori a 100.000 lire (pari a 51,65 euro), effettuati con modalità diverse da quelle previste:
– concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante;
– comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398, qualora l’associazione avesse optato per il relativo regime agevolato.
Il suddetto art. 25 è stato però successivamente sostituito per effetto dell’art. 37 della L. 21 novembre 2000 n. 342, che ha abrogato il relativo comma 7 e ha introdotto, al comma 5, una nuova disciplina degli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità. Il nuovo comma 5 dell’art. 25 della L. 133/99, infatti, dispone che:
– i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000.000 di lire (pari a 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze;
– l’inosservanza di tale prescrizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del DLgs. 471/97, cioè di una sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.065 euro.
Infine, l’art. 1, comma 713 della L. 23 dicembre 2014 n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche soggetti all’obbligo di tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie (art. 49 del DLgs. 231/2007). A seguito della nuova disciplina introdotta dalla L. 342/2000, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2000, il precedente DM 473/99 non è stato però espressamente abrogato, creando notevoli incertezze sulla sua applicabilità.
Numerosi Uffici dell’Amministrazione finanziaria, infatti, in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità, oltre a disconoscere in capo all’associazione sportiva dilettantistica i benefici di cui alla L. 398/91, procedono anche ad applicare le sanzioni previste dal citato art. 4, comma 3, del DM 473/99 (tassazione dei compensi ed indeducibilità dei costi).
La vigenza del DM 473/99, a seguito dell’entrata in vigore della L. 342/2000, viene però contestata dai contribuenti, considerando quindi illegittima la pretesa impositiva, creando un vasto contenzioso pendente nei diversi gradi di giudizio.
Nel complesso quadro normativo così delineato, la risoluzione di ieri fa finalmente chiarezza, affermando che il sistema sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti, dopo le modifiche recate dalla L. 342/2000, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell’art. 25 della L. 133/99 e che non è più applicabile la disciplina dell’art. 4, comma 3 del DM 473/99. La violazione dell’obbligo di tracciabilità ha quindi conseguenze solo in capo all’associazione sportiva (decadenza dalle agevolazioni ex L. 398/91 e applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro); non è quindi più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’IRPEF per i percipienti di compensi corrisposti dall’associazione. Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. Per completezza, l’Agenzia ricorda però che, in caso di erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche, resta ferma la regola della necessaria tracciabilità del versamento, a prescindere dal suo importo, ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto.
In tema di assemblee e democraticità interna, con l’interessante sentenza n. 8/2015, la C.T. Reg. di Aosta ha stabilito che l’associazione sportiva dilettantistica non perde le specifiche agevolazioni fiscali previste per il settore di appartenenza nel caso in cui le assemblee dei soci siano convocate verbalmente e ad esse vi siano pochi partecipanti, atteso che ciò non comporta una violazione del principio di democraticità, il cui rispetto è richiesto per usufruire delle agevolazioni fiscali di cui trattasi. Si ricorda, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 1 della L. 398/1991, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono usufruire del regime di vantaggio delineato dalla stessa legge, improntato ad una forfetizzazione dell’IVA e una tassazione IRES sul 3% dei proventi. Con l’art. 90, comma 18 della L. 289/2002, però, sono stati introdotti alcuni obblighi a carico di tali associazioni, peraltro da recepire nei loro statuti. In particolare, la lett. e) di tale comma stabilisce che gli statuti devono recare le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Con la circolare n. 21/2003, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il mancato rispetto delle previsioni del predetto comma 18 avrebbe determinato l’impossibilità di fruire del regime agevolato di cui alla L. 398/1991.
Dai fatti di causa della pronuncia in commento emerge che un’associazione sportiva dilettantistica era stata sottoposta a verifica fiscale e, per quel che qui rileva, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l’applicazione del regime fiscale agevolato, stante la violazione del principio di democraticità. Ciò era stato desunto dal fatto che le assemblee dei soci venivano convocate verbalmente e la partecipazione ad esse era scarsa. Il Fisco, pertanto, aveva rideterminato il reddito imponibile, considerando tutte le operazioni come commerciali ed applicando gli ordinari criteri di tassazione del reddito d’impresa. I giudici di merito, però, non hanno condiviso tale impostazione, decidendo che la violazione del principio di democraticità presuppone un’indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita ed accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. Il collegio ha stabilito, quindi, che la scarsa partecipazione alle assemblee e la modalità verbale di convocazione delle stesse non potevano “essere utilizzate quale scorciatoia dagli Uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore”. L’accertamento, così, è stato annullato. In proposito, è appena il caso di aggiungere che con la circolare n. 9 del 24 aprile 2013, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che la clausola di democraticità sopra richiamata s’intende violata quando si verificano azioni od omissioni che nella loro ripetitività rendono sistematicamente inapplicabile la ridetta disposizione statutaria, come nell’ipotesi di una mancanza assoluta di qualsivoglia forma di convocazione degli associati alle assemblee, ovvero la presenza di quote associative differenziate non rispondenti all’effettiva fruizione dei servizi erogati, nonché nel caso di limitazioni all’esercizio dei diritti di voto. Al verificarsi di dette circostanze, l’associazione decade dal regime agevolato de quo, mentre non rileva il fatto che le convocazioni alle assemblee possano essere effettuate con modalità non rituali, ad esempio mediante e-mail, nonché l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea. Le “anomalie” riscontrate dall’Agenzia delle Entrate, nel caso oggetto della pronuncia in commento, sembrano ricadere proprio in quest’ultima casistica proposta dalla medesima Amministrazione nel suo documento di prassi precedentemente riportato, per cui esse non sono rilevanti per la disapplicazione del regime agevolato.