Assoggettamento ad ENPALS
Dott. Alessio Pistone | 21/06/2018
Con la sentenza n. 16253 depositata ieri, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla categoria dei lavoratori dello spettacolo e sulla loro inclusione nelle categorie ex art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, sottoposte alla gestione ENPALS. Si ricorda che la tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo é affidata alla gestione ENPALS (oggi accentrata presso l’INPS) che gestisce l’assicurazione IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. L’obbligazione contributiva sorge per effetto del mero svolgimento di una delle attività artistiche, tecniche o amministrative riportate nell’elenco dell’art. 3 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947 e l’obbligo contributivo insorge a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. Si precisa, inoltre, che l’art. 3, comma 2 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947 – come integrato dall’art. 43, comma 2 della L. n. 289/2002 – ha deferito al Ministero del Lavoro il potere di adeguare le categorie dei soggetti da assicurare obbligatoriamente all’ENPALS. Sulla base della suddetta delega il Ministero del Lavoro ha emanato il DM del 15 marzo 2005, cui hanno fatto seguito le circolari dell’ENPALS nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006. Con tali fonti sono state ridefinite e ampliate le categorie dei lavoratori obbligati ad iscriversi a questa speciale cassa previdenziale.
Nella decisione in commento, la Suprema Corte, confermando il proprio prevalente indirizzo ed in linea con l’orientamento legislativo volto ad ampliare le categorie dei soggetti sottoposti alla gestione ENPALS, ha ritenuto riconducibili alle categorie elencate nell’art. 3 del DLgs. C.p.S n. 708/1947 le attività di dee jay, cantante e tecnico del suono rese in sala di incisione per la realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione. Il caso posto all’esame della Suprema Corte trae origine dalla opposizione di una casa discografica alla cartella esattoriale relativa al diritto dell’ENPALS alla riscossione di contributi obbligatori con riguardo a quarantatré collaboratori riconducibili alle categorie di cui all’art. 3 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947. In riforma della sentenza di prime cure, la Corte d’Appello di Milano, aveva ritenuto riconducibili a tali categorie le attività di dee jay, cantante e tecnico del suono accertate in sede di ispezione e aveva ritenuto corretta la retribuzione imponibile presa a riferimento dall’ente previdenziale con riguardo ai cantanti includendo sia le lavorazioni in sala sia le “royaltyes” percepite per le riproduzioni delle opere. Avverso la decisione dei giudici di secondo grado, i soci della casa discografica ricorrevano in Cassazione, contestando, principalmente, l’inclusione nelle categorie professionali di cui all’art. 3 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947 delle prestazioni dei cantanti, deejay e tecnici del suono in quanto rese in sala di incisione per la realizzazione di supporti registrati destinati alla commercializzazione ed in totale assenza di pubblico dal vivo, nonché facendo leva sul carattere tassativo dell’elencazione della suddetta disposizione normativa. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha ribadito – dopo aver svolto un excursus dell’evoluzione legislativa in materia (caratterizzata dalla spettacolarizzazione di settori precedentemente esclusi e dall’estensione sempre più massiccia dell’assicurazione ENPALS) – che l’assicurazione ENPALS “vige anche ove l’attività svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione, trattandosi di attività artistica di cui il pubblico gode attraverso le moderne tecniche di registrazione”. In merito, poi, ai profili di doglianza relativi all’individuazione dei periodi imponibili, la Cassazione ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti della totale esclusione, dalla base imponibile, dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, confermando il proprio prevalente indirizzo secondo cui sono soggetti a contribuzione in favore dell’ENPALS anche i compensi corrisposti, ai lavoratori di cui alle categorie ex art. 3, comma 1 del DLgs. C.p.S. n. 708/1947, per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche, come nella specie, o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo. La Corte di Cassazione ha, infine, ravvisato nell’introduzione dell’art. 43 della L. n. 289/2002 – che, per ridurre il contenzioso, ha presupposto l’assoggettamento all’obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica – una evidente conferma dell’orientamento interpretativo favorevole al suddetto assoggettamento.