Attivita' associativa/commerciale al vaglio della frode

| 23/09/2015

L’importante assunto “l’esercizio di un’attività sportiva dilettantistica non é incompatibile con quello di un’attività commerciale” emerge dalla lettura della sentenza della C.T. Reg. della Campania n. 7555/34/2015, chiamata a pronunciarsi su un appello proposto da una ASD (svolgente attività di palestra) che, con un nutrito numero di eccezioni già proposte e respinte in primo grado (nullità della notifica, erroneità dell’accertamento in quanto basato su presunzioni, mancanza di motivazioni, accesso effettuato su autorizzazione della Procura in assenza dei presupposti, ossia gravi indizi), richiedeva l’annullamento dell’avviso di accertamento, evidenziando – in particolare – che, svolgendo attività istituzionale e non commerciale, era applicabile l’art. 149, comma 4 del TUIR.
Tralasciando le eccezioni di carattere generale, per quel che riguarda l’aspetto più tipico degli enti non commerciali, la Regionale rileva che, a prescindere dalle previsioni statutarie, si perde la qualifica di ente non commerciale quando per un intero periodo d’imposta si verificano le condizioni previste dall’art. 149, commi 1 e 2 del TUIR, ossia svolgimento prevalente di attività commerciale derivante da: immobilizzazioni dell’attività commerciale prevalenti rispetto all’attività istituzionale; prevalenza dei ricavi da attività commerciale rispetto alle entrate da attività istituzionale; prevalenza dei redditi da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali; prevalenza delle componenti negative relative all’attività commerciale rispetto alle spese dell’attività istituzionale.
Inoltre, la C.T. Reg. precisa che “gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato (…) a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole” indicate dall’art. 5 del DLgs. 460/97 con finalità antielusiva, “ma anche dell’accertamento – effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione – che la loro attività si svolga in concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse”.
Detto ciò, ha chiarito che esercitare l’attività sportiva dilettantistica non impedisce di svolgere anche attività commerciale, visto che alcune norme non lo impediscono, ma che – anzi – permettono assolutamente lo svolgimento di alcune prestazioni di carattere commerciale, consentendo a enti non profit di assumere lo status di “soggetto passivo di imposta” (cfr. Cass. n. 15321/2002).
Nel caso di specie, la ricorrente non aveva per nulla dimostrato di svolgere la propria attività nel rispetto di tutta quella serie di norme civilistiche e fiscali previste per godere del trattamento tributario di favore. Anzi, gli elementi raccolti in istruttoria deponevano tutti in senso contrario, avendo riscontrato oltre 1.300 iscritti che pagavano regolarmente una retta mensile a fronte di prestazioni ricevute, in assenza assoluta di dimostrazione di vita associativa (risultava solo un’assemblea annuale ma priva di qualsiasi indicazione circa i presenti, le firme, le votazioni, ecc.), compresa la mancata dimostrazione di regolare convocazione, e con soggetti intervistati all’atto dell’accesso che non conoscevano per niente gli organi sociali e la vita sociale.
Elementi, questi, ritenuti gravi, precisi e concordanti e assolutamente idonei a sostenere la conclusione del Fisco che ci si trovava innanzi ad una vera e propria attività commerciale.
È respinta anche l’eccezione circa l’assenza dei gravi indizi alla base dell’autorizzazione della Procura, avendo invece dimostrato nei fatti che la relazione che accompagnava ritualmente la richiesta era fondata su presupposti corretti e poi riscontrati.
Quanto fin qui esposto è del tutto in linea con il solco – ormai profondo – tracciato anche dalla giurisprudenza di legittimità circa l’obbligatoria “posa in opera” nella realtà di tutte le previsioni statutarie degli enti associativi, indispensabile per poter usufruire delle agevolazioni fiscali del settore (ad es. Cass. nn. 4147/2013 e 8623/2012).
Peraltro, occorre rilevare che la ricorrente aveva anche eccepito l’applicabilità dell’art. 149, comma 4 del TUIR, a mente del quale le ASD non perdono mai la qualifica di enti non commerciali anche se i parametri del comma 2 vengono superati. Ma ciò non vuol dire che le ASD non possono perderla in assoluto: in tal caso il controllo da parte del Fisco sul mantenimento della natura giuridica non verterà sul computo degli introiti/immobilizzazioni/redditi/spese ma, come visto sopra e in altri casi, sulla dimostrazione che tutte quelle norme pattizie che gli associati si sono dati all’interno dello statuto vengono realmente poste in essere e il cui mancato adempimento realizza uno schermo dietro cui si cela, in realtà, un’attività imprenditoriale a tutti gli effetti.
In questo caso non si applica l’art. 149, comma 4 del TUIR ed ecco perché la C.T. Reg. ha sancito che l’attività commerciale non è incompatibile con l’attività sportiva dilettantistica, nel senso che la prima è ampiamente approvata dal legislatore con – addirittura – un fortissimo alleggerimento del carico fiscale, ma solo nella misura in cui sia dimostrato che ci si trova davanti a una vera forma associativa con scopo ideale, vera destinataria della norma di favore e tutela.