Attività illecita del liquidatore al vaglio dell'assemblea
Dott. Alessio Pistone | 03/02/2013
La prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del liquidatore di una spa senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea integra una grave irregolarità che, ove risulti potenzialmente dannosa per la società, consente l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 c.c.
Questa soluzione, conforme alle indicazioni fornite della prevalente dottrina, è stata recentemente ribadita dalla Corte d’Appello di Salerno. In senso diverso, peraltro, si sono espressi i notai.
Ma partiamo dall’intervento più recente. La Corted’Appello di Salerno, con decreto dell’8 novembre 2012, confermativo del provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore del 1° agosto 2012, si è occupata del caso di un socio titolare di una quota pari al 50% di una spa in liquidazione che denunziava, ex art. 2409 c.c., il liquidatore della stessa, dal momento che, in assenza di una preventiva autorizzazione assembleare, aveva proseguito l’attività d’impresa con potenziale danno per la società.
Il Tribunale adito accoglieva l’istanza e revocava il liquidatore, sostituendolo con un collegio di soggetti, dotati di specifici compiti e di poteri dettagliatamente indicati.
Il liquidatore ricorreva contro tale provvedimento, deducendo tra l’altro che il Tribunale, interpretando erroneamente l’art. 2489 comma 1 c.c., non aveva riconosciuto al liquidatore il potere di disporre l’esercizio provvisorio dell’attività in mancanza di apposita delibera assembleare, laddove, invece, tale disposizione attribuirebbe al liquidatore il potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione”, ivi inclusa la continuazione dell’impresa in via provvisoria ai fini della massimizzazione del patrimonio sociale.
La Corted’Appello non condivide tale soluzione interpretativa.
Ai sensi dell’art. 2487 comma 1 lett. c) c.c., gli amministratori, contestualmente all’accertamento di una causa di scioglimento, debbono convocare l’assemblea dei soci perché deliberi anche su:
– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
– i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
– gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Il legislatore, quindi, ha inequivocabilmente inteso attribuire al solo organo assembleare le deliberazioni relative agli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche in singoli rami, in funzione del migliore realizzo; soluzione coerente con la centralità dell’organo collegiale nella fase di liquidazione, con le finalità della liquidazione e con i compiti del liquidatore.
Ed invero, venuto meno il divieto assoluto di nuove operazioni nella fase di liquidazione, la scelta di optare per un limitato esercizio dell’impresa sociale, al fine di evitare i danni che potrebbero derivare da una repentina cessazione dell’attività, è stata affidata esclusivamente all’assemblea dei soci, alla quale, ex art. 2487 c.c., spetta la definizione dell’intero programma liquidatorio, ed in particolare l’individuazione dei criteri di svolgimento della liquidazione e dei poteri dei liquidatori.
In tale ottica, sottolinea ancora la Corted’Appello, stante l’eccezionalità e la delicatezza della decisione rispetto alle finalità tipiche della fase liquidatoria, l’esercizio provvisorio “in funzione del miglior realizzo” non può che essere demandato unicamente all’organo deliberativo, che individua i criteri di scioglimento dell’ente ed i poteri dei liquidatori e che può, in ogni tempo, modificare le deliberazioni assunte e revocare i liquidatori.
Su tali basi, poi, il liquidatore può, nell’ambito di quanto riconosciutogli dall’art. 2489 comma 1 c.c., compiere tutti gli atti “utili” per la liquidazione della società, in attuazione del programma stabilito dall’assemblea ed in osservanza dei criteri da questa fissati.
E poiché le scelte del liquidatore devono essere strettamente contenute nel programma delineato dall’assemblea, è da escludere che, in mancanza di un’apposita decisione dell’assemblea, possa essergli riconosciuto l’esercizio provvisorio dell’impresa quale atto “utile” per la liquidazione della società, potendo, invece, ammettersi solo la scelta delle concrete modalità di prosecuzione dell’attività d’impresa, qualora l’assemblea, nel deliberare l’esercizio provvisorio, abbia omesso di indicarle.
Ne consegue che il Tribunale ha giustamente configurato una grave irregolarità di gestione, la cui potenzialità dannosa è stata altrettanto correttamente dedotta dai seguenti elementi: aumento dell’indebitamento netto verso le banche, diminuzione dei ricavi, mantenimento dei debiti verso i fornitori ed aumento delle rimanenze.
Circostanze che rendono legittimo il provvedimento di revoca, peraltro da integrare con la condanna del soccombente al rimborso delle spese, ex art. 91 c.p.c., trattandosi comunque di una controversia su posizioni soggettive contrapposte.
La soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Salerno, come evidenziato, appare in linea con le indicazioni della principale dottrina.
Di segno contrario, peraltro, risultano le precisazioni provenienti dal mondo notarile.
Nella massima J.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai, infatti, si legge: “È legittima la deliberazione di nomina dei liquidatori di una società di capitali che non individui analiticamente i poteri attribuiti agli stessi nella fase di liquidazione ex art. 2487, lett. c), c.c., essendo sufficiente che oltre alla loro nomina provveda anche all’indicazione, se più di uno, delle regole di funzionamento dell’organo pluripersonale e dei poteri di rappresentanza. In tale ipotesi i liquidatori avranno i più ampi poteri, compresi quelli di porre in essere gli atti di cui alla lett. c) dell’art. 2487 c.c. ” (cfr. anche lo studio 186-2011/I del Consiglio nazionale del Notariato).