Attuazione art. 1 del "Decreto internazionalizzazione" D.Lgs. 147/2015
Dott. Alessio Pistone | 21/03/2016
Il provvedimento n. 42295 di oggi, infatti, attua la disciplina introdotta dall’art. 1 del DLgs. 147/2015, che ha aggiunto nel corpo del DPR 600/73 un nuovo art. 31-ter e, contestualmente, abrogato l’art. 8 del DL 269/2003 (conv. L. 326/2003) che disciplinava il cosiddetto “ruling internazionale”.
Innanzitutto, per impresa con attività internazionale si intende l’impresa residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:
– si trovi rispetto a società non residenti in una o più delle condizioni indicate nell’art. 110 comma 7 del TUIR;
– il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
– abbia corrisposto a, o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali;
– eserciti la sua attività attraverso una stabile organizzazione in un altro Stato.
Gli ambiti di operatività degli accordi preventivi, poi, riguardano:
– la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR);
– la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o d’ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero o in Italia (artt. 166 e 166-bis del TUIR);
– l’applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti: attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estera di un’impresa o ente residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; erogazione o percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti;
– la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla luce dei criteri previsti dall’art. 162 del TUIR e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
Il provv. di ieri, quindi, definisce le modalità di presentazione della richiesta, la procedura per ottenere l’accordo e le modalità di verifica del rispetto dei termini e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui si fonda l’accordo, e si applica anche ai procedimenti volti alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi.
Nel dettaglio, per accedere alla procedura le imprese devono consegnare direttamente, o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un’istanza, redatta in carta libera, all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia, sezione di Roma o di Milano. Copia dell’istanza e della documentazione devono essere prodotte anche in formato elettronico. Un successivo provvedimento disciplinerà ulteriori modalità di presentazione per via telematica.
La richiesta deve contenere, a pena d’inammissibilità:
– denominazione, sede legale o, se diverso, domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA dell’impresa ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni;
– indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se presentata da impresa non residente, ed eventuale domiciliatario nazionale per la procedura;
– chiara indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo e sintetica descrizione degli elementi indicati;
– documentazione, in allegato, che provi il possesso dei requisiti relativi all’impresa con attività internazionale;
– firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
Devono poi essere indicati ulteriori elementi, diversi a seconda dell’oggetto della richiesta.
Se l’istanza è “completa”, entro 30 giorni dal suo ricevimento l’ufficio ne comunica l’ammissibilità. Per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, la comunicazione potrà essere inviata via posta elettronica ordinaria usando l’indirizzo indicato nell’istanza.
Sempre entro 30 giorni, se l’ufficio non è messo nelle condizioni di verificare la sussistenza degli elementi, comunica l’improcedibilità dell’istanza e concede un termine non inferiore a 30 giorni per integrarla; in questo caso i termini per comunicare l’ammissibilità iniziano a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Infine, l’istanza è dichiarata inammissibile quando siano mancanti gli elementi richiesti, quando l’istante non provveda a integrare la richiesta nei termini o quando la documentazione integrativa prodotta non sia ritenuta idonea.
Il provvedimento fornisce poi indicazioni su: verifica degli accordi; violazione totale o parziale, modifica e rinnovo dell’accordo.