Autoriciclaggio punibile penalmente

| 08/05/2014

Le fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio, contenute nella bozza di Ddl all’esame del prossimo Consiglio dei Ministri, ripercorrono la seconda proposta elaborata dalla Commissione Greco, lasciando però sopravvivere il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), nel cui contesto non è punibile l’autoreimpiego, così generando problemi di coordinamento di non poco rilievo.
Stando alla bozza, ai sensi del nuovo art. 648-bis comma 1 c.p. (rubricato “riciclaggio ed auto-riciclaggio”) fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. Rispetto all’attuale formulazione, emergerebbe esclusivamente il sostanzioso aggravamento della multa (attualmente variabile da 1.032 a 15.493 euro). La norma, continuando a prevedere la clausola “fuori dei casi di concorso del reato”, attiene esclusivamente a soggetti diversi dall’autore, anche in concorso, del reato presupposto.
L’autoriciclaggio – ovvero la condotta di chi, dopo aver compiuto autonomamente il reato presupposto, ricicla, ovvero del riciclatore che, prima di riciclare, contribuisce al compimento del reato presupposto – è preso in considerazione dal secondo comma della disposizione in esame, ai sensi del quale si applicherebbe la pena della reclusione fino a sei anni nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, per finalità imprenditoriali o finanziarie.
La formulazione dello schema lascia emergere l’intento di delimitare la portata applicativa dell’autoriciclaggio. Rispetto alla fattispecie di riciclaggio, infatti, da un lato, rilevano le sole condotte di “sostituzione” e “trasferimento”, con esclusione di qualsiasi altra “operazione” idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, dall’altro, è necessario che tali condotte siano poste in essere “per finalità imprenditoriali o finanziarie”, escludendosi la punibilità nel caso in cui siano poste in essere per mero godimento (ad esempio, per l’acquisto di un’auto di lusso o di una barca).
Ai fini della nuova fattispecie, sarebbero però irrilevanti anche le condotte di autoreimpiego. L’art. 648-ter c.p., infatti, continuerebbe a punire, con la reclusione da quattro a 12 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493, chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.
Peraltro, tra riciclaggio (nell’ambito del quale sarà punibile anche l’autoriciclaggio) e reimpiego (nel quale non è punibile l’autoreimpiego) è indubitabile un’estrema vicinanza. Come sottolineato dalla Commissione Greco, infatti, le condotte di “sostituzione” e “trasferimento” di cui all’art. 648-bis c.p. e quella di impiego di cui all’art. 648-ter c.p., lungi dall’essere concettualmente e funzionalmente distinte, sembrano essere riconducibili ad un’unica più ampia condotta consistente nel compimento di operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni per il tramite, alternativamente, del “consumo” o dell’“investimento”.
Tale circostanza aveva indotto a prospettare la collocazione delle condotte nell’ambito della medesima fattispecie, per la quale si puniva, entro limiti analoghi a quelli introdotti dalla nuova previsione in esame, anche l’autore o il concorrente del reato presupposto. In mancanza di simile soluzione, e con l’attribuzione di rilevanza penale alle sole condotte di autoriciclaggio rappresentate da “sostituzioni” e “trasferimenti”, emerge il rischio di situazioni di estrema incertezza. Si pensi, ad esempio, all’imprenditore che, in presenza di una limitata liquidità, e non volendo (pur potendo) ricorrere a possibili finanziamenti bancari, decida di omettere il versamento dell’IVA dovuta per importi superiori alla prescritta soglia di punibilità (con integrazione della fattispecie di cui all’art. 10-ter del DLgs. 74/2000) e, successivamente, utilizzi l’importo “risparmiato” (profitto del reato) per pagare i propri dipendenti: non é chiaro se saremo di fronte ad un “trasferimento” di denaro (ai dipendenti) per finalità imprenditoriali riconducibile alla fattispecie di autoriciclaggio oppure ad una condotta non punibile in quanto di mero autoreimpiego.
Resta da segnalare, rispetto all’attuale disciplina, il possibile ingresso di due nuove circostanze: un’aggravante ed un’attenuante. Sarebbe disposto, innanzitutto, l’aumento di pena, sia per il riciclaggio che per l’autoriciclaggio, nel momento in cui le condotte siano connesse alla commissione del fatto non solo, come avviene attualmente, nell’esercizio di un’attività professionale, ma anche nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria, nonché nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco (ma non di consigliere di sorveglianza), liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell’imprenditore (tale circostanza aggravante appare riferibile alla gran parte dei casi di riciclaggio ed autoriciclaggio).
La pena sarebbe, invece, diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.
L’attuale circostanza attenuante connessa al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni troverebbe applicazione solo in relazione all’autoriciclaggio. Resterebbe ferma, infine, l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 648 c.p., con la conseguenza che le fattispecie in questione si applicherebbero anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.