Avvisi bonari accolti anche con prima rata tardiva

| 13/04/2015

Uno degli argomenti che spesso interessa gli operatori del diritto tributario riguarda il disconoscimento della dilazione degli avvisi bonari per tardivo pagamento della prima rata. Ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97, è possibile pagare a rate le somme dovute a seguito di avviso bonario e la dilazione, dopo il DL 70/2011, può avvenire in un massimo di sei rate trimestrali oppure in un massimo di venti rate trimestrali, se gli importi sono superiori a 5.000 euro. Detto ciò, il mancato versamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della c.d. “comunicazione bonaria” o anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine previsto per la rata successiva, comporta la decadenza dalla dilazione e l’importo dovuto a titolo di imposta, sanzioni in misura piena e interessi, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Quindi, il tardivo pagamento di una rata successiva alla prima, “sanato” entro il termine previsto per la rata successiva, comporta la sola irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 13 del DLgs. 471/97 commisurate all’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali.
Rimane sempre possibile il ravvedimento operoso, in merito al tardivo versamento di rate successive alla prima. Non viene, in ipotesi di decadenza dalla dilazione (ovvero quando non si paga la prima rata o una rata successiva entro il trimestre), mantenuta la riduzione delle sanzioni a un terzo o due terzi prevista dagli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97. Pertanto, sotto il punto di vista della tardività, viene disciplinato il pagamento tardivo di rate successive alla prima, non quello della prima rata. In giurisprudenza è stato diverse volte affermato che non è possibile equiparare, sotto il punto di vista degli effetti, il tardivo pagamento della prima rata all’omesso pagamento, specie in ragione del fatto che, se si opta per la decadenza dalla dilazione (contemplata espressamente solo per l’omesso versamento), gli effetti, come anticipato, sono molto pregiudizievoli.
E’ stato, di conseguenza, spesso evidenziato che se la prima rata è pagata in ritardo, la definizione dell’avviso bonario è comunque valida e il contribuente può ancora beneficiare della dilazione (C.T. Prov. Milano 31 marzo 2014 n. 3161, C.T. Prov. Latina 11 gennaio 2013 n. 17, C.T. Prov. Torino 21 febbraio 2014 n. 458, secondo cui ove il tardivo pagamento della prima rata sia di appena un giorno, non si può verificare la decadenza dalla dilazione, siccome si è in presenza di una “infrazione a caratteristica più formale che sostanziale dalla quale non deriva all’Erario danno alcuno”). In particolare, nell’ultima sentenza richiamata sono contenute, in via incidentale, interessanti affermazioni in merito al termine entro cui il ravvedimento operoso può avvenire. In base a quanto detto dai giudici (il tardivo versamento di rate successive alla prima è regolamentato e sanzionato ex art. 13 del DLgs. 471/97, “non comportando la decadenza dal beneficio rateale e consentendo anzi la possibilità di ravvedersi entro la scadenza della rata successiva”), sembra che il ravvedimento, “in deroga” ai termini dell’art. 13 del DLgs. 472/97 anche dopo la modifica della L. 190/2014, debba necessariamente avvenire entro il trimestre, come era stato “ventilato” in una precedente occasione.