Azione di responsabilità solo da parte dei soci effettivamente risultanti nel R.I.
Dott. Alessio Pistone | 30/04/2013
Con il provvedimento di oggi dal Tribunale di Salerno si desume che solo chi ha preventivamente depositato l’atto di trasferimento di una quota di srl al Registro delle imprese può esercitare i poteri che competono alla qualifica di socio, tra i quali è da comprendere la richiesta, in via cautelare, di revoca “ante causam” dell’amministratore (autonoma rispetto all’azione sociale di risarcimento dei danni).
Tizio, titolare di una quota di partecipazione alla Alfa srl, decedeva. Caio, erede del primo, richiedeva, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ed a prescindere dall’esercizio di un’azione sociale di responsabilità, la revoca di Sempronio, amministratore della società, avendo rilevato la commissione di talune gravi irregolarità. Sempronio si opponeva alla richiesta evidenziando la mancanza di legittimazione di Caio, dal momento che il trasferimento “mortis causa” della partecipazione non risultava iscritto al Registro delle imprese.
Prima di addentrarsi nella questione, il giudice salernitano sottolinea l’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di anticipare gli effetti di un’eventuale e successiva sentenza di revoca dell’amministratore di srl. In questo tipo sociale il legislatore della riforma ha certamente precluso ai soci la denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c. (cfr. Corte Cost. 29 dicembre 2005 n. 481); residuano, invece, talune incertezze circa la possibilità di ricorrere ad essa da parte dell’eventuale organo di controllo (monocratico o collegiale).
Ad ogni modo, quanto ai soci, l’art. 2409 c.c. è “assorbito” dall’art. 2476 c.c., che, al terzo comma, così dispone: “L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi”. È quindi evidenziata l’autonomia concettuale dell’azione di revoca rispetto all’azione risarcitoria, nonostante la collocazione di entrambe nel medesimo contesto normativo. Ed infatti: da un lato, la revoca urgente può essere proposta rispetto ad un pregiudizio solo potenziale, mentre il risarcimento richiede l’attualità del danno al momento della pronuncia; dall’altro, nel primo caso l’effetto è la cessazione del mandato dell’amministratore, mentre nel secondo è la condanna al risarcimento dei danni.
Allora, la richiesta di revoca non anticipa gli effetti della pronuncia di risarcimento e prescinde dalla stessa proposizione dell’azione risarcitoria. Essa, in quanto strumento di controllo sull’operato degli amministratori, è esperibile indipendentemente dall’azione di danno, e, a maggior ragione, è esperibile “ante causam”, prima ed a prescindere dalla proposizione della domanda di merito volta alla rimozione degli organi di gestione. Nel medesimo senso, si sono espresse, tra le altre, Trib. Pavia 5 agosto 2008, Trib. Napoli 5 maggio 2008 e Trib. Lucca 13 settembre 2007; si veda anche Corte Cost. 29 dicembre 2005 n. 481. Secondo altra opinione, invece, il provvedimento cautelare di cui all’art. 2476 comma 3 c.c. si collocherebbe nell’alveo dell’azione di responsabilità, presupponendo che un danno si sia già verificato (cfr., tra le altre, Trib. Santa Maria Capua Vetere 8 maggio 2007, Trib. Torino 12 maggio 2010 e Trib. Torino 20 maggio 2010).
Ad ogni modo, prosegue il Tribunale di Salerno, la legittimazione all’esercizio dell’azione di revoca deve essere riconosciuta a “tutti” coloro che, oltre a rivestire la qualità di socio, siano abilitati all’esercizio dei poteri che competono a tale qualifica. Quanto alla legittimazione “individuale”, si osserva come essa sia rinvenibile dal tenore letterale dell’art. 2476 c.c., che, nel contesto di un sistema posto a tutela degli interessi della società, riconosce a ciascun socio una legittimazione straordinaria ad azioni contrattuali fondate sul mandato che qualifica il rapporto tra società ed amministratore. Quanto all’abilitazione all’esercizio dei poteri di socio, occorre considerare che il trasferimento della quota si perfeziona al verificarsi della vicenda acquisitiva, ma lo stesso presenta efficacia verso la società, con legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, solo in esito ai prescritti oneri pubblicitari (cfr. Cass. 13 settembre 2007 n. 19161).
Ebbene, dopo l’abrogazione del libro soci nelle srl, l’art. 2470 c.c. dispone che il trasferimento della quota ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito presso il Registro delle imprese. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di spa. Nulla di tutto ciò risultava posto in essere nel caso di specie. Il ricorrente, quindi, non poteva agire nell’interesse della società per la revoca dell’amministratore.