Bilanci 2016: Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione

| 11/01/2016

Nel modificare, peraltro in modo rilevante, la disciplina del bilancio d’esercizio delle società di capitali, il DLgs. 139/2015 (decreto bilanci) è intervenuto anche sulla Relazione di revisione. In questo contesto, in particolare, è stato ampliato il giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio, che deve esprimere il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Il contenuto della Relazione di revisione è disciplinato dall’art. 14 del DLgs. 39/2010, all’interno del quale sono state trasposte le disposizioni dapprima contenute nell’art. 2409-ter c.c.
Il comma 2 lett. e) del citato art. 14 stabilisce che la Relazione di revisione comprende, tra l’altro, “un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio”.
Tale giudizio può essere omesso soltanto con riferimento alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, laddove le stesse siano esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione in applicazione della disposizione contenuta nell’art. 2435-bis comma 7 c.c., ovvero qualora forniscano nella Nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e sulle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società o acquistate/alienate nel corso dell’esercizio.
Si ricorda che l’obbligo di inserire il giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio all’interno della Relazione di revisione è stato introdotto (a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva al 12 aprile 2007) dal DLgs. 32/2007.
Fino all’entrata in vigore di tale norma, il giudizio sulla coerenza veniva, normalmente, evidenziato nel richiamo di informativa.
Occorre, inoltre, evidenziare che le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione con il bilancio sono trattate dal principio di revisione SA Italia 720B, in vigore per le revisioni legali dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente.
Il principio di revisione precisa che la responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione, nonché del suo contenuto, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge (nella specie, l’art. 2428 c.c.) compete agli amministratori o ad altro organo che svolge analoghe funzioni, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato.
Il revisore ha, invece, la responsabilità di esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella Relazione sulla gestione con il bilancio sulla base delle procedure di revisione svolte ed illustrate nel medesimo principio SA Italia 720B.
Conseguentemente, detto giudizio non rappresenta un giudizio di conformità, né di rappresentazione veritiera e corretta, della Relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge che ne disciplinano il contenuto, né di completezza delle informazioni contenute nella Relazione stessa.
Detto ciò, come anticipato, il DLgs. 139/2015 ha modificato l’art. 14 comma 2 lett. e) del DLgs. 39/2010, ampliando la nozione ed il contenuto del giudizio di coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio.
Per effetto della modifica in esame, infatti, il revisore deve esprimersi anche sulla conformità della Relazione sulla gestione alle norme di legge.
Il giudizio deve contenere, inoltre, “una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione”.
Qualora siano identificati errori significativi, il revisore deve fornire “indicazioni sulla natura di tali errori”.
La modifica discende da analoga disposizione contenuta nell’art. 35 comma 1 della direttiva 2013/34/UE.
Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DLgs. 139/2015, le disposizioni esaminate sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Le stesse non incidono, dunque, sui bilanci relativi all’esercizio 2015.