Bilancio di sostenibilità ESG: cosa cambia per le grandi aziende

| 05/06/2026

La sostenibilità aziendale ha smesso di essere una questione di marketing con l’entrata in vigore del D.Lgs. 125 del 6 settembre 2024 con il quale la rendicontazione ESG (Environmental-Social-Governance) é diventata un obbligo normativo stringente e altamente codificato per le grandi imprese e le PMI quotate. Non parliamo più di un report separato e volontario poiché le nuove informazioni devono essere inserite in un’apposita sezione della relazione sulla gestione.

La legge richiede esattamente che i  board aziendali affrontino il principio della doppia materialità ovvero non basta più raccontare cosa fa l’azienda per il mondo ma occorre un’analisi bidirezionale che illustri l’impatto (positivo o negativo) dell’impresa sull’ambiente e sulla società e come i cambiamenti ambientali, sociali e di governance influiscono sull’andamento finanziario, sui risultati e sulla situazione dell’impresa stessa.

La normativa non lascia spazio a interpretazioni libere infatti il bilancio di sostenibilità ESG deve offrire una visione chiara a breve, medio e lungo termine, includendo obbligatoriamente 5 elementi fondamentali:

  1. Resilienza e piani di transizione: L’azienda deve dimostrare il proprio grado di resilienza ai rischi ESG e illustrare i piani per la transizione verso un’economia sostenibile, in linea con l’Accordo di Parigi e l’obiettivo di neutralità climatica al 2050.
  2. Target temporali e metriche scientifiche: Servono obiettivi precisi (inclusa la riduzione dei gas serra al 2030 e 2050) e la rendicontazione dei progressi ottenuti, supportati da basi scientifiche solide.
  3. Governance e incentivi: Va chiarito il ruolo, le competenze e, soprattutto, i sistemi di incentivazione (bonus, MBO) degli organi di amministrazione e controllo legati al raggiungimento dei target ESG.
  4. Policy e due Diligence: Una descrizione trasparente delle politiche di sostenibilità adottate e delle procedure di Due Diligence implementate.
  5. Mappatura di rischi ed impatti: L’identificazione dei principali impatti negativi (effettivi o potenziali), delle dipendenze aziendali dai fattori ESG e delle relative azioni di mitigazione.

La vera sfida per le grandi aziende é il perimetro di rendicontazione che si allarga drasticamente poiché le informazioni non possono fermarsi ai cancelli della fabbrica, ma devono estendersi a tutta la catena del valore, includendo prodotti, servizi, rapporti commerciali e l’intera catena di fornitura. Questo significa dover raccogliere dati dai propri fornitori  che spesso sono PMI non ancora strutturate.

C’é una clausola di salvaguardia per i primi tre anni, se i dati della filiera risultano impossibili da reperire, l’azienda capo-filiera può ometterli, ma sarà obbligata a spiegare pubblicamente gli sforzi compiuti per ottenerli e il piano d’azione per raccoglierli in futuro.

Il legislatore ha previsto alcune tutele per non danneggiare la competitività aziendale e per non gravare eccessivamente sulle realtà più piccole:

  • In casi eccezionali, previa approvazione dell’organo di amministrazione, é possibile omettere informazioni su operazioni in corso se la loro divulgazione compromettesse gravemente la posizione commerciale dell’azienda (a patto che ciò non alteri la comprensione generale del bilancio).
  • Le PMI quotate, gli enti piccoli/non complessi e le assicurazioni captive possono presentare un Report Ridotto (modello aziendale, policy, rischi e indicatori base). Inoltre, le PMI quotate hanno un’opzione di opt-out: possono scegliere di non presentare il report per gli esercizi che iniziano prima del 1° gennaio 2028, giustificandone il motivo.

Redigere il documento richiede competenze specifiche in quanto la rendicontazione deve seguire rigorosamente gli standard adottati dalla Commissione Europea (Standard ESRS) e deve essere redatta nel formato elettronico ESEF (European Single Electronic Format), con marcatura digitale (tagging) delle informazioni di sostenibilità per renderle leggibili dai software di analisi finanziaria. Infine, un passaggio cruciale per le relazioni industriali riguarda l’obbligo aziendale di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori riguardo ai dati raccolti, i quali hanno facoltà di esprimere un parere formale che va integrato nel processo.

Nonostante la complessità rileviamo una buona notizia riguardo la redazione di questo documento che, così come strutturato dal D.Lgs. 125/2024, assolve in automatico ad altri obblighi preesistenti in materia di analisi delle informazioni non finanziarie (come quelli previsti dal Codice Civile e da normative di settore), centralizzando la compliance in un unico, fondamentale documento strategico.