Bolli auto a ruolo solo con notifica dell'avviso di accertamento
Dott. Alessio Pistone | 12/02/2019
In tema di riscossione della tassa automobilistica, ai fini del rispetto del termine triennale previsto per la riscossione di cui all’art. 5 del DL 953/1982 conv. dalla L. 53/1983, non è sufficiente che l’ente impositore (la Regione) abbia provveduto, nei termini, all’iscrizione a ruolo del tributo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 2014 del 24 gennaio con cui ha rigettato il ricorso della Regione Emilia Romagna. La vicenda riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento per tassa automobilistica relativa al 2003, notificata nel 2007. Sia la Provinciale che la Regionale accoglievano le doglianze del contribuente annullando la cartella impugnata, a nulla valendo che l’iscrizione a ruolo del tributo, con apposizione del visto di esecutorietà, fosse avvenute nel 2006 e quindi nel termine triennale, trattandosi di atto non idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Con il ricorso in Cassazione la Regione sosteneva la correttezza del suo operato avendo proceduto nei termini all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Secondo l’ente, inoltre, la cartella era stata notificata nei termini in quanto intervenuta nel termine biennale di cui all’art. 25, comma 1 lett. c) del DPR 602/1973, decorrente proprio dall’iscrizione a ruolo. Nel rigettare il ricorso la Cassazione ricorda che l’art. 25 prevede un collegamento necessario tra avviso di accertamento e cartella di pagamento, cosa che nella fattispecie concreta non si ravvisava dato che l’ente impositore aveva iscritto direttamente a ruolo l’importo della tassa.
Quindi entro il termine di prescrizione triennale la Cassazione richiede la notifica di un atto prodromico, che non potrebbe che essere un avviso di accertamento.
Sul punto si ricorda che l’art. 5, comma 51 del DL 30 dicembre 1982 n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, prevede che “l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Secondo un’interpretazione maggiormente rigorosa, il termine prescrizionale della norma deve essere riferito non soltanto all’attività di accertamento mediante la notifica dell’avviso di accertamento della tassa non pagata bensì anche all’attività di riscossione della stessa avviata dall’agente della riscossione con la notifica di cartella di pagamento.
Considerato che la stessa prevede che l’azione per il recupero si prescrive “con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” è da ritenere che il disposto normativo debba essere inteso nel senso che il decorso del termine prescrizionale si conclude rispettivamente entro il 31 dicembre di tale terzo anno per la notifica dell’avviso di accertamento ed entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica di quest’ultimo per la notifica della cartella di pagamento.
Il procedimento di recupero delle tasse automobilistiche si articola, quindi, attraverso le seguenti fasi:
– notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento della tassa;
– notifica della cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di notifica dell’avviso di accertamento.
Nel caso di specie la procedura seguita dalla Regione non era certamente idonea ad evitare l’estinzione del diritto alla riscossione del tributo in quanto la notifica tardiva della cartella di pagamento non era stata preceduta da una notifica tempestiva di un avviso di accertamento (cfr. Cass. nn. 20425/2017, 10067/2014).