Bonus 80 euro al vaglio del reddito complessivo

| 28/04/2014

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8 di oggi, analizza il nuovo credito destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000 euro, disciplinato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2014 n. 66. Il bonus spetta però anche ai lavoratori senza sostituto d’imposta (es. collaboratori familiari), che potranno fruirne in sede di dichiarazione dei redditi per il 2014.
In particolare, il nuovo bonus riguarda i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 del TUIR (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del TUIR:
– compensi dei soci lavoratori delle cooperative;
– borse di studio e assegni di formazione professionale;
– compensi percepiti per rapporti di co.co.co. e co.co.pro.;
– remunerazioni dei sacerdoti;
– prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;
– compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili;
– indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
In relazione ai titolari dei suddetti redditi, il bonus non è però applicabile ai c.d. “incapienti”, in quanto è necessario che l’IRPEF lorda calcolata sui redditi in esame sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del TUIR. Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che non rileva la circostanza che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR. Ai fini della determinazione del limite di 26.000 euro, l’Agenzia evidenzia come il reddito complessivo rilevante debba essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, analogamente a quanto previsto dall’art. 13 comma 6-bis del TUIR per il riconoscimento delle relative detrazioni.
Sono quindi esclusi dal bonus i contribuenti:
– il cui reddito complessivo non è formato dai previsti redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a 26.000 euro;
– che non hanno un’imposta lorda, generata da tali redditi, superiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e assimilati.
Per espressa previsione normativa, il bonus è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta di cui agli artt. 23 e 29 del DPR n. 600/73. Ciò comporta, come confermato dall’Agenzia, che i sostituti d’imposta devono riconoscere il bonus spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Il sostituto d’imposta deve però verificare che sussistano le condizioni per usufruire dell’agevolazione, considerando:
– il reddito che prevede di corrispondere durante il 2014;
– i dati comunicati dal lavoratore, relativi ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno.
Inoltre, il sostituto d’imposta deve rapportare il bonus al periodo di lavoro nell’anno. In caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno, viene quindi precisato che:
– il bonus deve essere parametrato al numero di giorni lavorati nell’anno;
– il calcolo del periodo di lavoro va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna tipologia di reddito beneficiaria.
Ancora, bisogna tenere conto che il bonus:
– va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 (data di entrata in vigore del DL n. 66/2014), a partire dal primo periodo di paga utile;
– è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
L’Agenzia delle Entrate precisa quindi che i sostituti d’imposta:
– devono riconoscere il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014;
– solo nella particolare ipotesi in cui “ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni”, i sostituti potranno riconoscere il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno.
In ogni caso, il bonus non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini IRPEF, comprese le relative addizionali. Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’IRAP dovuta dai soggetti eroganti.
Per erogare il bonus, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga; al riguardo, l’Agenzia chiarisce che sono utilizzabili non solo le “normali” ritenute IRPEF, ma anche le trattenute a titolo di:
– addizionali regionali e comunali all’IRPEF;
– imposta sostitutiva sui premi di produttività;
– contributo di solidarietà del 3%.
In caso di incapienza del suddetto “monte ritenute”, sono utilizzabili i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
Se il lavoratore supera il limite di 26.000 euro di reddito complessivo per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, deve darne comunicazione al sostituto stesso, il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un bonus in tutto o in parte non spettante è tenuto alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Il previsto ruolo del sostituto d’imposta non condiziona però la spettanza del bonus. L’Agenzia, infatti, chiarisce che, in presenza delle condizioni richieste, il bonus spetta anche ai lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (es. collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa).
In tal caso, il bonus potrà essere:
– richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2014 (modelli 730/2015 o UNICO PF 2015), secondo modalità che saranno specificate in tali modelli;
– utilizzato in compensazione nel modello F24 o richiesto a rimborso.
La possibilità di richiedere il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014 si applica anche ai contribuenti per i quali non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta.