Bonus detrazione acquisto di mobili

| 04/07/2013

Con un Comunicato stampa di oggi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sul modo in cui devono essere eseguiti i pagamenti ai fini del bonus pari al 50% delle spese per l’acquisto di mobili, ove sia legato a un intervento di recupero edilizio. Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili finalizzato all’arredo di un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, i contribuenti interessati devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione.
Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall’art. 16, comma 2 del DL 63/2013, in vigore dal 6 giugno, e poi modificata in sede di conversione in legge dal Senato, che due giorni fa ha dato il via libera al provvedimento.
In base alla “nuova” misura, ai contribuenti che, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, usufruiscono della detrazione IRPEF con l’aliquota del 50% delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare – è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto per l’acquisto di mobili, inclusi i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Tale detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (si veda “Esteso il bonus per la riqualificazione energetica al 65%” del 4 luglio).
In attesa di conoscere quale sarà la formulazione finale dell’art., risultante dalla conversione in legge del DL, passato ora all’esame della Camera, come anticipato l’Agenzia ha precisato che, per il “bonus mobili”, valgono le stesse regole previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Di conseguenza – si legge nel comunicato – nei bonifici andranno indicati i dati richiesti dall’art. 1, comma 3 del DM 41/1998, ossia:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con successive comunicazioni, l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione.
Malgrado, comunque, le modifiche apportate finora, in sede di conversione del DL 63/2013, restano i dubbi applicativi sulla detrazione emersi dal tenore letterale della norma e già evidenziati su Eutekne.info (si veda “Bonus del 50% per l’acquisto di mobili con dubbi” del 24 giugno).