Bonus Art e Bonus Investimenti

| 21/05/2015

L’indicazione dell’“ArtBonus” nel modello UNICO 2015 rappresenta una novità rispetto ai modelli dichiarativi precedenti. L’agevolazione, introdotta dall’art. 1 del DL n. 83/2014 (in vigore dal 1° giugno 2014), consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% (per il 2014) delle erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, effettuate da persone fisiche e giuridiche. Il credito d’imposta, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile con modalità differenti in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6842”), a scomputo dei versamenti dovuti. La prima quota del credito d’imposta (1/3) è utilizzabile a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. Pertanto, per un soggetto “solare” che effettua le erogazioni liberali agevolate nel periodo d’imposta 2014, la prima quota del credito d’imposta è utilizzabile dal 1° gennaio 2015. La quota corrispondente a 1/3 del credito di imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi di imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito e, quindi, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi (circ. Agenzia Entrate n. 24/2014).
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di 1/3 dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale. Qualora l’agevolazione spetti a titolari di reddito d’impresa, deve essere compilato il quadro RU di UNICO 2015. Le istruzioni alla compilazione del quadro RU di UNICO 2015 (SC, SP e PF) dispongono che per l’ArtBonus (codice credito A3) possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU10 e RU12 della sezione I. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito maturato corrispondente al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi. Si consideri, a mero titolo esemplificativo, un soggetto titolare di reddito d’impresa che nel 2014 abbia ricavi per 10.000.000 di euro e abbia effettuato erogazioni liberali agevolate per 20.000 euro. In tal caso, il credito d’imposta è pari a 13.000 euro (65% di 20.000) e spetta in misura piena, posto che il limite del 5 per mille dei ricavi (50.000 euro) non viene superato. Pertanto, nel quadro RU occorre indicare al rigo RU1 il codice A3 e compilare il rigo RU5, colonna 3, indicando l’importo del credito d’imposta maturato pari a 13.000. Qualora l’ArtBonus spetti a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (es. dipendenti, pensionati, titolari di redditi di fabbricati, ecc.), nel modello UNICO 2015 PF non deve essere compilato il quadro RU, ma occorre compilare il quadro CR e il quadro RN. In particolare, si evidenzia che:
– al rigo CR14, ancorché la colonna sia denominata “totale credito”, secondo le istruzioni occorre indicare soltanto l’ammontare delle erogazioni liberali agevolate effettuate dal dichiarante;
– il credito d’imposta spettante nel periodo deve essere quindi indicato nel quadro RN, al rigo RN30 di UNICO 2015 PF; le istruzioni a tale rigo prevedono, infatti, che il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2014 e indicate al rigo CR14.
Si consideri, a mero titolo esemplificativo, una persona fisica con reddito imponibile pari a 100.000 euro e che abbia effettuato nel 2014 un’erogazione liberale agevolata per 10.000 euro (rigo CR14). In tal caso, il credito d’imposta pari a 6.500 euro (65% di 10.000 euro) spetta interamente, posto che non supera il limite del 15% del reddito imponibile (pari a 15.000 euro). Poiché il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, la quota di spettanza del 2014 è pari a 2.167 euro (6.500 euro/3). Di conseguenza, in dichiarazione occorre compilare:
– il rigo CR14, indicando le erogazioni liberali effettuate (10.000 euro);
– il rigo RN30, colonna 1, indicando la quota (1/3) di credito d’imposta spettante nel periodo (2.167 euro).
Al fine di beneficiare dell’ArtBonus occorre, inoltre, verificare la capienza d’imposta, secondo le istruzioni alla compilazione del rigo RN30.
Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali di cui all’art. 18 del DL 91/2014, il comma 4 del citato articolo dispone che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 5/2015 (§ 5), ha chiarito che il credito d’imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, vale a dire il periodo d’imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti. Il credito d’imposta deve, altresì, essere indicato nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. Pertanto, nel modello UNICO 2015 (SC, SP e PF), trova indicazione, per i soggetti “solari”, il credito d’imposta maturato nel 2014 con riferimento agli investimenti oggetto dell’agevolazione effettuati nel periodo 25 giugno-31 dicembre 2014. Si ricorda che al fine di individuare l’esatto momento in cui l’investimento si considera realizzato, occorre fare riferimento alle diverse modalità con cui gli investimenti possono essere effettuati e applicare gli specifici criteri stabiliti dall’art. 109 del TUIR per la competenza fiscale. Ad esempio, le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute alla data di consegna o spedizione ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Pertanto, non può essere agevolato l’acquisto di un bene consegnato nel mese di maggio 2014, anche se la fattura è stata emessa dopo il 25 giugno 2014, mentre è agevolato l’acquisto di un bene consegnato dal fornitore il 26 giugno 2014, ancorché sia stato corrisposto un acconto o l’intero prezzo entro il 24 giugno 2014. Con riferimento alla compilazione della sezione I del quadro RU del modello UNICO 2015, le istruzioni precisano che può essere compilato solamente il rigo RU5, colonna 3, nel quale va indicato l’ammontare complessivo del credito d’imposta maturato nel periodo cui si riferisce la presente dichiarazione. Non è, quindi, necessario indicare tutti i passaggi che conducono alla determinazione del credito d’imposta. Si supponga, a mero titolo esemplificativo, un credito d’imposta maturato nel 2014 pari a 6.750 euro. Nel quadro RU del modello UNICO 2015 potrà essere compilato:
– il rigo RU1, indicando nella sezione “Dati identificativi del credito d’imposta spettante” la denominazione dell’agevolazione (es. bonus investimenti ex art. 18 DL 91/2014) e il codice credito “A9”;
– il rigo RU5, denominato “Credito d’imposta spettante nel periodo”, indicando in colonna 3 il valore di 6.750;
– il rigo RU12, denominato “Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione), indicando il valore di 6.750.
Il credito d’imposta per i nuovi investimenti è utilizzabile, in tre quote annuali di pari importo, in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Tuttavia, la prima quota del credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. Pertanto, in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 la prima quota è utilizzabile dal 1° gennaio 2016.
La norma agevolativa non prevede che l’indicazione in dichiarazione debba essere effettuata a pena di decadenza dell’agevolazione. Pertanto, in mancanza di tale indicazione, il credito d’imposta non viene meno. Secondo la circ. Assonime n. 9/2015 (§ 2.4), la mancata indicazione, in tutto o in parte, del credito d’imposta in dichiarazione, potrebbe costituire una violazione di natura formale, sanabile mediante:
– la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore” ex art. 2 comma 8 del DPR 322/98, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria;
– previo pagamento della sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 8 del DLgs. 471/97 e con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Nel caso in cui il contribuente non abbia utilizzato il credito non dichiarato, secondo Assonime lo stesso potrebbe presentare una dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 2 comma 8-bis del DPR 322/98, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, in relazione all’annualità in cui la relativa quota avrebbe dovuto essere utilizzata (e indicata in dichiarazione). Sulla questione sarebbe, tuttavia, opportuno un chiarimento ufficiale.