Bonus mobili solo se c'é ristrutturazione

| 10/04/2014

E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della Mini Guida sul bonus mobili ed elettrodomestici già pubblicata a fine anno.
Si tratta di un documento molto agile (4 pagine) destinato alla generalità dei contribuenti che illustra, a grandi linee, come e quando richiedere l’agevolazione fiscale in esame.
In esso però è contenuto un chiarimento di un certo interesse, relativo ad una problematica evidenziata da tutta la stampa specializzata nelle scorse settimane.
Si afferma infatti che a seguito della mancata conversione del DL 151/2013, “è tornata in vigore la norma (legge di stabilità per il 2014) in base alla quale per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati dal 1° gennaio 2014, le spese detraibili non possono comunque essere superiori a quelle sostenute per la ristrutturazione del fabbricato cui sono destinati”.
Viene così superato il dubbio che l’intervento della legge di stabilità potesse in qualche modo retroagire, visto che il legislatore, nell’introdurre il nuovo limite, aveva integralmente sostituito il comma 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 senza norme di decorrenza specifica.
È vero che il chiarimento arriva con uno strumento poco ortodosso, ma non si può dubitare che esso esprima la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, relativamente alle spese sostenute (cioè pagate) nel 2013, opera solo il limite dei 10.000 euro, a nulla rilevando il fatto che nel 2013 non siano state sostenute spese di ristrutturazione e si sia proceduto solo con l’inizio dei lavori. E’ il caso, ad esempio, del versamento di un acconto per l’acquisto di una libreria effettuato prima di sostenere le spese per l’intervento edilizio, slittate nel 2014.
Per contro, se nel 2013 sono state sostenute spese per interventi di natura edilizia che danno diritto all’agevolazione e nel 2014 sono state sostenute solo spese per l’acquisto di mobili, l’agevolazione spetterà comunque, posto che i limiti si riferiscono all’unità immobiliare e non al periodo d’imposta.
Per fare un esempio, se nel 2013 il contribuente ha sostenuto 40.000 euro di spese di manutenzione straordinaria, ultimando tra l’altro l’intervento edilizio, il costo dell’arredamento sostenuto nel 2014 sarà comunque agevolabile in virtù di quanto già speso nel 2013 (ovviamente nel limite dei 10.000 euro).
La soglia in questione è riferita, letteralmente, alle sole spese di ristrutturazione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/2013 (§ 3.2), con riguardo agli interventi edilizi che danno diritto all’agevolazione, ha inteso tale riferimento in senso ampio, includendovi anche altre ipotesi quali, ad esempio, la manutenzione straordinaria, escludendo però quegli interventi che, pur essendo agevolati dall’art. 16-bis del TUIR, non siano qualificabili come interventi di natura edilizia (ad esempio, quelli finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi). E’ evidente che lo stesso approccio vale per la soglia in commento, nel senso che non è riferita alle sole spese di ristrutturazione edilizia in senso stretto, altrimenti si avrebbe il paradosso che, a fronte di un intervento di manutenzione straordinaria, il bonus non sarebbe fruibile in quanto le spese di ristrutturazione sono pari a zero.
Peraltro, alla luce della conferma della modifica apportata della legge di stabilità 2014, ci si potrebbe chiedere se l’interpretazione proposta dall’Agenzia nella circ. 29/2013 con riferimento agli interventi edilizi “presupposto” del bonus mobili abbia ancora una ragion d’essere. Con il nuovo limite, infatti, è escluso che cambiando una serratura di casa, uno si possa rifare l’arredamento della stessa in via agevolata. Ammesso che con 10.000 euro si possa rifare l’arredamento.