Calcolo del requisito di esportatore abituale

| 07/02/2013

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi prive del requisito territoriale, da quest’anno soggette all’obbligo di fatturazione previsto dall’art. 21, comma 6-bis del DPR n. 633/1972, sono irrilevanti ai fini sia della verifica dello status di esportatore abituale, sia della formazione del plafond per l’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’IVA.
Tali operazioni, soggette anche a registrazione, concorrono alla determinazione del volume d’affari di cui all’art. 20 del DPR n. 633/1972. Al riguardo, con una modifica all’art. 1, comma 1, lett. a) del DL n. 746/1983, è stato stabilito che, ai fini della verifica dello status di esportatore abituale, indispensabile per avvalersi del plafond, il volume d’affari deve essere assunto al netto non soltanto delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (ad esempio, depositi doganali), ma anche – ed è questa la novità – delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al citato art. 21, comma 6-bis.
In pratica, l’operatore nazionale assume la qualifica di esportatore abituale se le operazioni con l’estero registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti sono superiori al 10% del volume d’affari “rettificato”, calcolato cioè senza considerare le operazioni extraterritoriali per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, tali essendo peraltro le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale siccome territorialmente non rilevanti (art. 7-bis, comma 1 del DPR n. 633/1972), ma pur sempre soggette a fatturazione (art. 21, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/1972).
Benché non esplicitato dall’intervenuta modifica normativa, le operazioni extraterritoriali che sterilizzano il volume d’affari non possono neppure essere considerate tra quelle che concorrono alla formazione del plafond e, quindi, nemmeno tra quelle idonee a determinare lo status di esportatore abituale.
Anche se il citato art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 746/1983 fa riferimento alle cessioni all’esportazione “dirette” di cui alle lett. a) e b) dell’art. 8 del DPR n. 633/1972, le operazioni d’importo superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” sono le stesse che generano plafond.
La conferma è data dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 8/2003 (§ 1), laddove viene precisato che lo status in esame “si acquisisce quando le operazioni che creano plafond […] nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti a seconda che il contribuente utilizzi rispettivamente il metodo solare o il metodo mensile) sono superiori al dieci per cento del volume d’affari”. Così, se il volume d’affari “rettificato” è pari a 100.000 euro, la qualifica di esportatore abituale è acquisita se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è almeno pari a 10.001 euro.
Ebbene, sempre secondo la richiamata circolare (§ 2), le operazioni che generano plafond sono – in via generale – le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatturate in regime di non imponibilità IVA, a prescindere dall’ambiente in cui le stesse vengono effettuate (intracomunitario o internazionale). Per contro, non costituiscono plafond, come anche confermato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 185/2001, le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e, da quest’anno, anche le operazioni extraterritoriali di cui all’art. 21, comma 6-bis, del DPR n. 633/1972.
In definitiva, occorre prestare attenzione a non conteggiare le suddette operazioni nel plafond, incrementando illegittimamente gli acquisti posti in essere senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR n. 633/1972 (con fornitore italiano) e/o dell’art. 42, comma 2 del DL n. 331/1993 (con fornitore comunitario).
Allo stesso modo, per quanto detto, le operazioni prive di territorialità non vanno computate tra quelle che, se superiori al 10% del volume d’affari “rettificato”, attribuiscono all’operatore italiano la qualifica di esportatore abituale.
Da ultimo, è opportuno rammentare che, ai fini sia della verifica dello status di esportatore abituale sia della formazione del plafond, assumono rilevanza le fatture anticipate delle cessioni intracomunitarie di beni, anche se “spontanee”, cioè emesse a fronte degli acconti pagati dalle controparti Ue, che da quest’anno non costituiscono più autonomo momento di effettuazione dell’operazione intracomunitaria e, quindi, neppure del dipendente obbligo di emissione della fattura (art. 39, comma 2, del DL n. 331/1993).