Capacità di stare in giudizio anche per la società estinta
Dott. Alessio Pistone | 14/09/2013
Con la sentenza n. 21026 depositata ieri, 13 settembre 2013, la Corte di Cassazione ritorna nuovamente sugli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, con specifico riguardo all’ambito fallimentare.
Nel caso di specie, era stato proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di una srl in liquidazione, che nel frattempo era stata cancellata dal Registro delle imprese, da parte dell’ultimo liquidatore in nome della società stessa. Il reclamo era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello, secondo la quale l’ultimo liquidatore della società cancellata non ha poteri né di intervento né di impugnazione quale legale rappresentante, in quanto un ente giuridicamente estinto non può stare in giudizio o, comunque, avere rappresentanti organici, volontari o legali, che lo rappresentano in giudizio (art. 2495 c.c.).
La sentenza della Corte d’Appello era stata successivamente impugnata con ricorso per Cassazione, contestandone in particolare l’erroneità, per aver escluso l’impugnante, quale ex liquidatore della società poi estinta, dai soggetti legittimati a proporre impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Veniva così contestata la violazione dell’art. 18, comma 1, della L. fall. (RD 267/42), secondo cui il ricorso può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato.
Inoltre, secondo il ricorrente, tale esclusione avrebbe finito per determinare anche l’esclusione della legittimazione dell’ex liquidatore ad essere convocato e a comparire nella fase prefallimentare in nome della società, ciò nonostante la società, nel caso in questione, fosse stata convocata e poi dichiarata fallita proprio in persona dell’ex liquidatore.
La Corte di Cassazione aderisce alle argomentazioni del ricorrente, richiamando quanto già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 12 marzo 2013 n. 6070.
Premesso che, ai sensi dell’art. 10 della L. fall., gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese, “il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie [continuano] a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro”. Pertanto, anche nel corso della conseguente procedura concorsuale, rimane sempre sostenuta dalla società e da chi legalmente la rappresentava la posizione processuale del fallito.
Sottolineano le Sezioni Unite che si tratta comunque di una “fictio iuris”, che postula come esistente un soggetto ormai estinto per il solo espletamento del procedimento concorsuale.
In linea con tale orientamento, la Cassazione nella sentenza in commento ribadisce che la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale, è mantenuta dalla società ormai estinta con la cancellazione dal Registro delle imprese. Ciò per via di una fictio iuris sancita dall’art. 10 della L. fall.