Cedolare secca ridotta per i contratti concordati

| 29/03/2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 di ieri, 28 marzo 2014, il DL 47/2014 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, che ha ridotto al 10% l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato.
Si ricorda che la “cedolare secca” è il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul reddito fondiario derivante dalla locazione di immobili abitativi, introdotta nell’ordinamento dall’art. 3 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23.
Chi sceglie di pagare la cedolare secca non paga (limitatamente al contratto di locazione) né l’IRPEF, né le relative addizionali, né l’imposta di registro, né l’imposta di bollo. Tali imposte sono sostituite da un’unica imposta sostitutiva (la “cedolare secca”, appunto), che si applica con due sole aliquote:
–  quella del 21%, per i contratti ordinari;
–  quella (appena modificata) del 10% (per le annualità 2014-2017), per i c.d. contratti a canone concordato, ovvero i contratti stipulati  secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 3, e 8 della L. 431/98, in riferimento ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del DL 30 dicembre 1988 n. 551, conv. L. 21 febbraio 1989 n. 61 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.
Mentre l’aliquota della cedolare secca sui contratti ordinari non ha subito alcuna modifica dal momento della sua introduzione (nel 2011) ad oggi, invece l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative a canone concordato ha subito molteplici variazioni. Infatti, originariamente, essa era pari al 19%. Successivamente, l’art. 2 del DL 102/2013, l’ha ridotta al 15%, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Ora, il legislatore ha voluto ridurre ulteriormente tale aliquota, portandola al 10% per le annualità 2014-2017.
 
La riduzione interviene non solo sui nuovi contratti, ma anche su quelli già in corso, seppur limitatamente alle quattro annualità che vanno dal 2014 al 2017.
La circ. dell’Agenzia delle Entrate 26/2011 (§ 6.2) aveva confermato che l’aliquota “ridotta” della cedolare (da oggi, pari al 10%) si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati, per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 431/98.
Il DL 47/2014, pubblicato ieri, dispone, inoltre, che l’opzione per l’imposizione sostitutiva possa essere operata anche “per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile, purché sublocate a studenti universitari con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione”.