Cessione intra senza codice iva

| 29/07/2013

Con la sentenza 137/10/2013 la C.T. Prov. di Firenze ha stabilito che “Una mera violazione formale, quale è l’omessa indicazione in fattura del codice identificativo IVA del cessionario intracomunitario e la verifica presso l’Amministrazione finanziaria di detto codice, non può precludere la non imponibilità della cessione intracomunitaria, in presenza di tutti gli elementi sostanziali che caratterizzano tale operazione”.
La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento notificato ad una società sulla base di un verbale dell’Agenzia delle Dogane, che, a seguito di controllo, aveva rilevato che le fatture di vendita, non imponibili ai fini IVA, riguardanti le cessioni intracomunitarie nei confronti di un determinato cliente spagnolo, erano state emesse senza indicazione del codice IVA attribuito al soggetto dal paese estero; inoltre, detto codice non era neppure stato verificato presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, le cessioni intracomunitarie erano state riqualificate come cessioni nazionali, con conseguente applicazione dell’IVA, richiesta mediante l’avviso di rettifica.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che il contribuente avrebbe dovuto preventivamente verificare il codice IVA del cliente estero ai fini della non imponibilità delle operazioni. In effetti, già con la circolare 85 del 15 aprile 1999, l’Amministrazione finanziaria – ricordando che l’art. 50, comma 1 del DL 331/1993 stabilisce la non applicabilità dell’IVA per le cessioni intracomunitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta aventi sede in altri Stati membri e che, ai fini del riconoscimento della non imponibilità, il successivo art. 46, comma 2 impone al cedente nazionale l’obbligo di indicare in fattura l’esatto numero identificativo del cessionario comunitario – aveva chiarito che, invero, qualora in sede di verifica o controllo fossero emerse irregolarità in ordine tale indicazione, il responsabile del mancato addebito del tributo risulta in linea di principio il cedente nazionale, il quale, tuttavia non può essere oggetto di alcun addebito di natura fiscale nel caso in cui, essendosi avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 50 nello stesso decreto legge, si sia rivolto all’Ufficio IVA competente ed abbia avuto conferma della validità del numero identificativo del cessionario (oggi verificabile anche mediante accesso al VIES sul sito dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: Home – Servizi online – Servizi a libero accesso – Controllo delle partite IVA comunitarie).
I giudici provinciali, però, hanno disatteso la teoria del Fisco, recependo, di fatto, la più recente giurisprudenza comunitaria, in base alla quale, benché il numero d’identificazione IVA fornisca la prova dello status fiscale del soggetto passivo ed agevoli il controllo delle operazioni intracomunitarie, esso costituisce soltanto un requisito formale che non può rimettere in discussione il diritto all’esenzione dall’IVA qualora ricorrano le condizioni sostanziali di una cessione intracomunitaria (Corte di giustizia 27 settembre 2012 n. C-587/10, § 51; nello stesso senso: sentenza del 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11, § 60).
Nel caso di specie, in effetti, il Fisco aveva contestato soltanto l’assenza nelle fatture di vendita del numero di codice IVA rilasciato dalla Stato estero, nonché la sua verifica presso l’Amministrazione finanziaria, ma nessuna eccezione era stata sollevata in merito ai requisiti sostanziali delle cessioni intracomunitarie in oggetto. Come osservato dal contribuente, le operazioni erano state poste in essere, le transazioni finanziarie erano state attestate e soprattutto era stato provato sia il transfer dei beni da uno Stato intracomunitario all’altro, che lo status di soggetto passivo IVA dell’acquirente nel paese di destinazione, dimostrando così la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali per qualificare tali operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili.
Del resto, la stessa Suprema Corte, già nel 2007, con la sentenza 12455, aveva stabilito che la violazione degli artt. 46 e 50 del DL 331/1993, che impongono l’indicazione nelle fatture del codice identificativo del cliente estero cessionario dei beni in ambito intracomunitario, non esclude di per sé l’operazione dall’ambito della non imponibilità, atteso che da irregolarità formali delle fatture possono derivare conseguenze sul piano sanzionatorio, senza, però, che le operazioni per loro natura non imponibili possano diventare imponibili in dipendenza di una mera irregolarità formale.