Cessioni UE senza iva anche senza iscrizione VIES
Dott. Alessio Pistone | 10/02/2017
L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere il regime di non imponibilità IVA applicato ad una cessione intracomunitaria per il solo fatto che il cessionario Ue non è iscritto al VIES, se non vi sono seri indizi legati alla sussistenza di una frode e sono rispettati i requisiti sostanziali dell’operazione.
Il principio, destinato ad avere un impatto diretto nelle operazioni intracomunitarie, è stato affermato nella giornata di ieri 9 febbraio 2017 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza relativa alla causa C-21/16 (Euro Tyre).
Nella medesima direzione i giudici unionali si erano già espressi con le sentenze C-273/11 del 6 settembre 2012 (Mecsek-Gabona) e C-587/10 del 27 settembre 2012 (VSTR), sostenendo l’irrilevanza, ai fini della cessione intracomunitaria, del numero di partita IVA dell’acquirente, ma senza specifico riferimento all’iscrizione al VIES.
Ai principi della Corte di Giustizia Ue dovrà conformarsi anche la prassi italiana, la quale, con riferimento agli acquisti intracomunitari, ha affermato che la mancata iscrizione del soggetto passivo IVA al VIES determina l’impossibilità di qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime IVA degli scambi intracomunitari (ris. Agenzia delle Entrate 27 aprile 2012 n. 42). Secondo l’Amministrazione finanziaria, difatti, l’inclusione nell’archivio VIES sarebbe una vera e propria condizione sine qua non per effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e/o cessioni).
Di tutt’altro tenore è quanto affermato nella sentenza C-21/16 della Corte di Giustizia Ue, secondo cui, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, deve aversi riguardo alle sole condizioni sostanziali definite dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (art. 41 comma 1 del DL 331/93 a livello nazionale), vale a dire: il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato Ue del cedente, la soggettività passiva delle controparti, il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario e l’onerosità dell’operazione.
Viceversa, non sono condizioni sostanziali per attestare la natura di cessione intracomunitaria (e fruire del relativo regime di non imponibilità IVA):
– né l’ottenimento da parte del cessionario di un numero identificativo IVA;
– né l’iscrizione al VIES di tale soggetto passivo, in quanto requisito che ha solo natura formale.
Più in generale, vale il principio, già affermato dalla Corte Ue (sentenza Plöckl del 20 ottobre 2016, C-24/15), in base al quale la detassazione (non imponibilità) di un’operazione, in presenza dei requisiti sostanziali che la legittimano, non può mai essere messa in discussione, se non al ricorrere di due ipotesi specifiche:
– nella circostanza in cui il soggetto passivo abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA;
– nel caso in cui la violazione di un requisito formale (come la mancata iscrizione al VIES) abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa dell’esistenza dei requisiti sostanziali.
Inoltre, nel caso esaminato nella sentenza C-21/16, non poteva essere invocato come indizio di frode il fatto che il fornitore fosse a conoscenza della mancanza di iscrizione al VIES del proprio cliente, ben potendo prevedere che la controparte avrebbe ottenuto la suddetta registrazione (con effetti retroattivi).
Se, dunque, l’iscrizione al VIES non rappresenta un requisito sostanziale per affermare la soggettività passiva IVA del cessionario, in mancanza di indicazioni della direttiva 2006/112/CE, spetta agli Stati membri fissare le condizioni perché una controparte Ue possa qualificarsi come “soggetto passivo” ai fini in questione (fermo restando che le misure prese dagli Stati non possono eccedere quanto necessario ai fini della riscossione dell’imposta).
Su questo specifico punto, anche a livello nazionale, servirà un criterio (differente dalla mera iscrizione dei soggetti passivi al VIES) che possa dare certezze agli operatori ai fini della corretta applicazione dell’IVA nelle operazioni con controparti Ue.