Chiarimenti sulla tassazione dei premi sportivi

| 20/10/2025

Nel sistema tributario italiano, tali premi rientrano tra i redditi soggetti alla disciplina dell’articolo 30, comma 2, del d.P.R. 600/1973, che stabilisce una ritenuta alla fonte del 20% per le somme erogate a titolo di premio in occasione di giochi, gare o manifestazioni fondate sull’abilità o sulla fortuna. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), questo significa che ogni compenso versato agli atleti tesserati come premio è, di norma, soggetto a ritenuta, salvo specifiche agevolazioni o deroghe temporanee previste da leggi speciali.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni sul regime fiscale applicabile ai premi corrisposti nell’ambito di competizioni sportive con la Risposta a interpello n. 265 del 17 ottobre poiché il decreto Milleproroghe (D.L. 215/2023), convertito nella Legge n. 18/2024, aveva introdotto un’esenzione limitata nel tempo. Ovvero nessuna ritenuta da applicare sui premi fino a 300 euro corrisposti tra la data di entrata in vigore della legge e il 31 dicembre 2024. Tuttavia, questa agevolazione non é stata estesa al 2025, generando incertezze tra le ASD sulla corretta gestione delle ritenute e sulle relative scadenze fiscali.

Nell’interpello, un’associazione sportiva ha formulato tre domande principali:

  1. Applicazione della ritenuta nel 2025: Si chiede se, dal 1° gennaio 2025, la ritenuta del 20% debba essere applicata anche ai premi di importo inferiore a 300 euro, considerato che l’esenzione del 2024 non sia più valida.

  2. Termini di versamento delle ritenute: L’associazione domanda se le ritenute operate sui premi pagati a dicembre 2025 debbano essere versate entro il 16 gennaio 2026, tenendo conto dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, del nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossione (TUVR). In particolare, l’articolo 45, comma 9, del TUVR stabilisce che: “Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, corrisposte agli atleti dilettanti dal 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute se l’importo complessivo ricevuto dallo stesso soggetto nel periodo non supera 300 euro; qualora tale limite sia superato, l’intera somma è soggetta a ritenuta alla fonte.”

  3. Ravvedimento operoso: Infine, si chiede se, nel caso di un versamento tardivo relativo al 2025, effettuato nel 2026, la ritenuta resti dovuta anche per premi inferiori a 300 euro, i quali secondo la nuova disciplina non sarebbero più imponibili.

L’Agenzia ha precisato che, per tutto il 2025, continua ad applicarsi la ritenuta del 20% su tutti i premi sportivi, senza alcuna soglia di esenzione. Pertanto, anche per i premi inferiori a 300 euro erogati nel 2025, le ASD dovranno operare e versare la ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione. E’ inoltre ribadito che rileva la data di corresponsione del premio, non quella del versamento: di conseguenza, le ritenute relative a somme pagate nel dicembre 2025 dovranno essere versate entro il 16 gennaio 2026, anche se nel frattempo sarà entrato in vigore il nuovo TUVR.

Dal 1° gennaio 2026, diventa pienamente operativo l’articolo 45, comma 9, del TUVR, che introduce una franchigia di 300 euro annui per atleta se il totale dei premi percepiti nel corso dell’anno non supera tale importo, non si applicherà alcuna ritenuta e qualora il limite venga superato, l’intera somma sarà soggetta a ritenuta alla fonte.