Clausole di prelazione e clausole di divergenza in caso di deadlock
Dott. Alessio Pistone | 11/09/2015
Nelle società con due soci paritetici o con ripartizione di azioni o quote che possono portare al bilanciamento di voti (es. un socio al 50% e due soci al 25, quattro soci al 25% o due soci al 20 e due al 30%) possono crearsi situazioni di stallo decisionale (deadlock). Si tratta di “impasse” piuttosto diffuse nella gestione societaria, che spesso le condizioni di crisi, ed i relativi rimbalzi di responsabilità fra soci ed amministratori, possono acuire.
Va ricordato, a riguardo, che tali circostanze, se protratte per un periodo non breve, sono cause di disgregazione dell’ente in relazione al fatto che, nelle società di capitali, l’art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. annovera l’impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell’assemblea come causa di scioglimento ex lege della società.
Tali situazioni possono essere superate inserendo nello statuto dispositivi finalizzati a mantenere in vita il rapporto associativo, che possono essere sostanzialmente di tre tipi:
– meccanismi che prevedono in caso di stallo per bilanciamento di voti la prevalenza della volontà di una delle parti (casting vote oppure gravando il socio leader della responsabilità per i rischi della scelta operata). Tali meccanismi non sono di facile introduzione in quanto uno dei soci paritetici dovrebbe accettare, nei fatti, una posizione subordinata all’altro socio;
– meccanismi che prevedono l’intervento di un terzo al quale potrebbe, ad esempio, essere intestata un’azione per parte (o piccola quota), soggetto che quindi risulterà decisivo nell’ambito dei voti contrapposti delle due (o più) soci principali, oppure designando un terzo come arbitratore (chairman) nelle diverse decisioni. Anche tali meccanismi non sempre risultano di facile accettazione per i soci, che, avendo investito (spesso molto) nella società, vorrebbero personalmente deciderne le sorti;
– più radicale, ma certamente più equa ed accettabile per entrambe le parti, risulterà l’introduzione di una clausola statutaria che preveda, nei casi di “blocco decisionale”, meccanismi e procedure per il trasferimento dall’uno all’altro socio (o gruppi di soci) della propria partecipazione societaria (c.d. clausole di buy-sell provision).
Queste ultime sono normalmente di due specie: clausole di prelazione e clausole di divergenza.
Le clausole di prelazione sono normalmente di due tipi:
– prelazione con take out: in questi casi, in presenza di offerta in prelazione della quota (o azioni) i soci che non intendono esercitarla possono pretendere di vendere alle stesse condizioni anche le loro partecipazioni;
– prelazione con determinazione peritale del prezzo: qui i soci a cui la partecipazione è offerta in prelazione hanno il diritto di esercitarla al prezzo che, nel caso di dissidio sulla sua congruità, verrà fissato da un terzo arbitratore.
Le clausole c.d. di “divergenza”, infine, sono finalizzate, in alcune situazioni, alla cessione della partecipazione ad un prezzo equo, in altre alla concretizzazione di una vera e propria asta fra i soci per l’acquisto della partecipazione, attraverso meccanismi di opzioni reciproche. La più importante di tali clausole è senz’altro quella della “russian roulette”, peraltro ritenuta ammissibile dal Tribunale di Milano 15 gennaio 2014, in caso di divergenza fra le compagini sociali paritetiche che, in situazione di crisi societaria, non riuscivano a individuare una condivisibile soluzione transattiva.
Con detta clausola viene, in pratica, previsto (nell’atto costitutivo o negli statuti delle società) che ciascun socio possa formulare un’offerta di acquisto ad un dato prezzo, della partecipazione dell’altro socio, mentre quest’ultimo godrà al contempo di due opzioni:
– accettare l’offerta altrui alle condizioni proposte;
– acquistare a sua volta al prezzo proposto la quota (o pacchetto azionario dell’offerente).
L’eventualità per colui che si offre di acquisire il pacchetto, della possibilità di doverlo vendere allo stesso prezzo, fa sì che il compenso sia valutato dalle parti nel modo più equo possibile, risultando questa peculiarità alla base del successo di tali meccanismi.
La clausola di roulette russa può essere contemplata anche “con rilancio”, consentendo al socio che propone l’offerta di acquisto o di vendita di rilanciare nel caso in cui chi riceva la prima offerta decida di acquistare. In questi casi il prezzo della partecipazione potrebbe continuare a salire in relazione ai rilanci dei soci (ad esempio, Y offre a X di vendere o acquistare a 1.000. Se X decide di vendere, la transazione si chiude. Se, invece, X decide di acquistare, Y può rilanciare di un quantum previsto in clausola statutaria. A questo punto anche X può rilanciare a sua volta dello stesso ammontare e così via).
Per approfondimenti su situazioni di deadlock e su clausole statutarie di “sblocco” che nella pratica operativa possono essere inserite in statuto si rimanda a “Tecniche di soluzione delle situazioni di stallo decisionale nelle compagini societarie”, a cura di Carlo Alberto Busi, che sarà pubblicato su Società e Contratti, Bilancio e Revisione n. 9/2015.
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