Co.Co.Pro.: Ministero elenca le attività poco compatibili e soggette a verifica

| 31/12/2012

Con la Circolare n. 29 del 11 dicembre 2012 il Ministero fornisce alcuni chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni a progetto. La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. La circolare riporta un elenco (esemplificativo e non esaustivo) con quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Queste attività, comportando lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò saranno oggetto di possibile contestazione con riconduzione alla subordinazione.
Viene eliminato il riferimento al programma di lavoro o fase, il progetto è il requisito indispensabile di ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data successiva al 18 luglio 2012. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, pertanto ne viene richiesta specifica descrizione, anche al fine di stabilire un obiettivo effettivamente verificabile. Il progetto non può essere una semplice riproposizione dell’oggetto sociale ed è necessario che si distingua dall’attività esercitata concretandosi in uno specifico obiettivo o attività cha si affianchi a quella principale. I compiti dedotti nel progetto non possono essere meramente esecutivi o ripetitivi e devono essere lasciati al collaboratore margini di autonomia all’interno dei quali operare e svolgere i propri compiti. La circolare prevede un’elencazione di alcune attività per le quali, essendo difficile poter ricondurre l’attività ad uno specifico progetto con autonomo obiettivo, il personale ispettivo procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere. Il compenso non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ogni settore di attività facendo riferimento ai minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (c.d. retribuzioni minime) stabiliti dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui questa non sia presente, sarà il committente a dover garantire che il compenso erogato non sia inferiore ai minimi applicabili alle figure professionali operanti in settori affini a quello del collaboratore.
Il personale ispettivo è chiamato ad astenersi dall’adozione di provvedimenti di diffida accertativa riguardanti il compenso, salve le ipotesi di controversa quantificazione dello stesso poiché tale provvedimento deve fondarsi su parametri certi, oggettivi e quindi inequivocabili. Si ricorda, inoltre, che l’assoggettamento contributivo riguarda le somme effettivamente erogate, indipendentemente dalla loro congruità. Nel caso in cui il progetto non venga correttamente individuato, il rapporto di collaborazione viene riqualificato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il progetto è da ritenersi assente quando difetti dei requisiti necessari: collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi. In questi casi il personale ispettivo procederà alla riqualificazione del rapporto di collaborazione. E’ stata introdotta una presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente nel seguenti casi:
– quando il collaboratore svolga la medesima attività del personale dipendente e lo faccia con le stesse modalità;
– quando il collaboratore svolga attività diverse da quelle del personale dipendente, ma lo faccia con le medesime modalità (rispetto dell’orario di lavoro, assoggettamento al potere direttivo, ecc.).
Il personale ispettivo dovrà accertare che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività in tal senso. Non ricadono, invece, nell’alveo della presunzione relativa le prestazioni di elevata professionalità.