Codice tributo mancata comunicazione cessata attività
Dott. Alessio Pistone | 04/04/2014
Con la risoluzione 35 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per versare la sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
In merito, si ricorda infatti che l’art. 35, comma 15-quinquies del DPR 633/72, sostituito integralmente dall’art. 8, comma 9, lett. a) del DL 16/2012 convertito (come formulato dal DL 98/2011), dispone che l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria:
– individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività;
– comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo, salvo che il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In quest’ultimo caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto a un terzo del minimo (si veda “Aggiornata la revoca d’ufficio delle partite IVA inattive” del 6 marzo 2012).
Come anticipato, per consentire il versamento della sanzione, mediante il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita IVA, la ris. 35 ha istituito il codice tributo “8120”, denominato “Sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’art. 35, c. 15-quinquies del d.P.R. n. 633/1972”.
Per il versamento della sanzione può essere utilizzato, anche con modalità telematiche, il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
In sede di compilazione del suddetto modello, il codice tributo va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione;
– il campo “tipo” va valorizzato con la lettera “R”, desumibile dalla “Tabella dei tipi di versamento con elementi identificativi”, pubblicata sul sito dell’Agenzia (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home);
– il campo “elementi identificativi” non va valorizzato.
Inoltre, per pagare la sanzione, tramite modello “F24 Enti pubblici”, in sede di compilazione del modello: il codice tributo va esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” vanno valorizzati con il codice atto e l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”, reperibili nella comunicazione; il campo “riferimento A” non va valorizzato.
Infine, la ris. 35 sopprime i codici tributo “8007” e “8110”, dato che sono cessati i presupposti normativi che ne legittimano l’utilizzo.
Sempre ieri, l’Agenzia ha poi pubblicato la ris. 36, contenente la causale contributo per la riscossione, mediante F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici – in breve “E.B.M.” – avente natura di associazione non riconosciuta.
La convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra Agenzia e INPS, infatti, ha regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla L. 311/73.
La convenzione del 23 gennaio 2014, sottoscritta tra INPS ed Ente Bilaterale Metalmeccanici, avente natura di associazione non riconosciuta, poi, ha affidato all’Istituto di previdenza il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Per permettere di pagare i contributi a favore dell’“E.B.M.”, quindi, la ris. 36 ha istituito la causale contributo “EBMC”, denominata “Ente Bilaterale Metalmeccanici in breve E.B.M.”.