Cointestazione del conto corrente esclude la segnalazione in RW

| 28/11/2012

Da segnalare la sentenza n. 285/16/2012 del 31 luglio 2012 della C.T. Prov. Milano, con la quale è stato precisato che la compilazione della sezione III del modulo RW dipende strettamente dalla presenza (oppure, al limite, dalla dismissione) di investimenti detenuti all’estero.
In applicazione della disciplina sul monitoraggio fiscale delineata dal DL 167/90, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali indicano nella sezione II del modulo RW del modello UNICO le consistenze esistenti al termine del periodo d’imposta, se superiori complessivamente a 10.000 euro:
– degli investimenti all’estero suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia;
– delle attività estere di natura finanziaria anch’esse suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Nella sezione III del modulo RW devono essere indicati, sempre se complessivamente superiori a 10.000 euro, i trasferimenti da, verso e sull’estero che, “nel corso dell’anno, hanno interessato gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria”, anche effettuati mediante trasporto al seguito di denaro.
In merito, la circ. Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 ha precisato che il flusso deve essere considerato in valore assoluto. Pertanto, con riferimento ad un contribuente che detiene un conto corrente all’estero e ha effettuato un disinvestimento pari, ad esempio, a 6.000 euro e un investimento di 5.000 euro, l’ammontare complessivo dei movimenti da segnalare è pari a 11.000 euro.
Come ben sanno gli operatori, esiste uno stretto legame tra la compilazione della sezione II e la sezione III del modulo RW.
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002, infatti, la segnalazione nella sezione III deve avere ad oggetto i soli trasferimenti che interessano le tipologie di attività finanziarie e gli investimenti potenzialmente oggetto di indicazione nella sezione II. Pertanto, la compilazione delle sezioni II e III avviene quasi sempre contestualmente.
La sentenza in commento interviene sul tema, precisando che la compilazione della sezione III del modulo RW sostanzialmente dipende dalla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Di conseguenza, l’obbligo in questione riguarda i soggetti che, in conseguenza della titolarità di un diritto su investimenti all’estero, possono essere percettori di redditi imponibili in Italia.
Nel caso di specie, una contribuente cointestataria di un conto corrente acceso in Italia non è quindi tenuta alla compilazione del modulo RW se il coniuge cointestatario preleva somme utili a finanziare società aventi sede in Ungheria e delle quali soltanto egli è titolare di quote di partecipazione.
Ai fini del monitoraggio fiscale, pertanto, non rileva la comune intestazione del conto corrente italiano dal quale viene effettuato il trasferimento verso l’estero.
Con la sentenza n. 285/16/2012, i giudici milanesi confermano il principio per cui è la presenza di investimenti esteri che complessivamente supera la soglia di 10.000,00 euro (ossia la necessità di compilare la sezione II) che origina l’obbligo di compilare la sezione relativa agli investimenti: pertanto, in assenza di investimenti esteri, il soggetto “trasferente” le somme non deve applicare la disciplina sul monitoraggio fiscale. Unica eccezione a tale principio è rappresentata dal verificarsi di un disinvestimento che obbligherebbe alla compilazione della sezione III indicando le somme che rientrano in Italia: tuttavia, anche tale eccezione presuppone la presenza di un investimento all’estero effettuato in precedenza (si veda anche “I disinvestimenti obbligano a compilare il quadro RW” del 20 agosto 2012).
Diverso è, invece, il caso di un conto corrente estero cointestato ad entrambi i coniugi. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 45 del 13 settembre 2010 ha precisato che, per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Conseguentemente, l’Agenzia ritiene che, per i conti correnti esteri cointestati, il modulo RW debba essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse.