Commento ufficiale della Commissione Fiscale del CONI
Dott. Alessio Pistone | 05/11/2018
Lo scorso 28 settembre la Commissione Fiscale del CONI ha emanato il seguente documento ufficiale: link.
Questo documento consta di 11 pagine che vanno a sottolineare alcuni aspetti esaminati nella circolare 18E di agosto su cui già tanto si é scritto. Nonostante l’analisi effettuata sia quanto più aderente all’analisi che la circolare 18 pone sulle questioni fiscali di merito, risalta subito già alla seconda pagina il commento della Commissione Fiscale sulla modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione forfettaria per le Società Sportive Dilettantistiche comprenda i contributi da Enti Pubblici.
Difatti sta generando molte perplessità quanto scritto, forse in modo poco chiaro e fraintendibile, a pagina 2, paragrafo 1:
“A solo titolo di esempio, si citano i contributi erogati dagli enti pubblici, a fondo perduto o a fronte di specifiche attività di servizi, che per le ASD rientrano nella previsione dell’art. 143 del TUIR (quindi generano ricavi istituzionali non tassabili), mentre per le SSD (non essendo applicabile l’art. 143 del TUIR, ma l’art. 73, comma 1, lett. a, del TUIR) rappresentano ricavi da assoggettare a tassazione”.
Nel paragrafo 2 immediatamente successivo si fa riferimento all’articolo 148.3 del TUIR nonché a due fantomatici commi dell’art 25 comma 2 della Legge 133 del 1999.
Procediamo ad una analisi:
1) Non é vero che l’articolo 143 non si applica alle società sportive dilettantistiche ed anzi l’art. 90 della Legge 289/2002 al comma 1 cita testualmente: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa’ sportive dilettantistiche costituite in societa’ di capitali senza fine di lucro”. Quindi non solo non viene esclusa l’applicazione dell’articolo 143 ma anzi nel secondo inciso del primo comma dell’articolo 90 viene esplicitamente richiamato.
2) Visto il disposto normativo dell’art. 148.3 (decommercializzazione dei corrispettivi specifici) che rimane una esclusione di quanto detto appena sopra, forse nel documento elaborato dalla Commissione si voleva intendere che sarà da imputare a reddito l’erogazione liberale destinata in conto esercizio per attività non istituzionali e quindi oggettivamente non decommercializzabili.
3) Rimane infine molta perplessità sulla natura fiscalmente rilevante o meno di una donazione in conto capitale che per natura non genera alcun aumento di ricavi ma un aumento del fondo sociale. Non sia dia per scontato che un contributo in conto capitale o una donazione siano tout court in denaro, potrebbero essere beni fisici o diritti di superficie. In quel caso fisicamente da dove dovrebbero generarsi le giacenze per pagare le tasse se fisicamente neanche un euro é entrato nelle casse della società sportiva?
4) Successivamente, come detto, l’art. 25 della Legge 133 del 1999 al comma 2 non ha “lettere”, forse si faceva riferimento al comma 1 che infatti esclude gli scopi istituzionali e le raccolte pubbliche di fondi il cui incasso non é mai imponibile come disposto in modo assolutamente netto dall’articolo 143 comma 3 secondo cui: “Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Pare essere chiaro che i due paragrafi così come sono scritti si contraddicono nelle stesse esclusioni che citano e da cui discende quindi che ognuno perde senso conseguentemente a quanto citato nell’altro paragrafo e viceversa.