E-commerce per i forfetari
Dott. Alessio Pistone | 27/08/2015
Con la risoluzione n. 75 di oggi l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al rapporto esistente tra regimi agevolati (o forfetari) e regime speciale del Mini One Stop Shop (c.d. MOSS), statuendo la prevalenza di quest’ultimo in ragione della deroga espressa prevista dai regimi agevolati presi in esame.
Più precisamente, l’istanza di interpello verte sul regime IVA da applicare alle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da un soggetto che applica il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL 6 luglio 2011 n. 98, tenuto conto del fatto che i committenti sono:
– soggetti passivi IVA in altri Stati membri;
– soggetti residenti nel Regno Unito, privi di partita IVA poiché realizzano un volume d’affari inferiore al limite entro il quale la normativa interna richiede l’identificazione.
In ossequio al citato regime forfetario, fino al 31 dicembre 2014, l’istante – per tutte le prestazioni eseguite sia confronti di privati, sia nei confronti di soggetti passivi d’imposta, residenti in Italia e all’estero – ha emesso fatture senza applicazione dell’IVA.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2015, sono intervenute delle modifiche al regime IVA applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce rese a privati consumatori, che assumono rilevanza territoriale, agli effetti dell’imposta, nel paese in cui il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.
Qualora un operatore economico nazionale renda le prestazioni in parola a privati consumatori in altri Stati membri, questi è tenuto ad identificarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro in cui presta detti servizi, al fine di assolvere l’imposta ivi dovuta. Alternativamente, può avvalersi del regime del MOSS, di cui all’art. 74-sexies del DPR 633/72 che consente di effettuare i necessari adempimenti mediante la partita IVA italiana.
Invero, l’operatore nazionale, qualora opti per il regime del MOSS è tenuto, tra l’altro, a:
– presentare una dichiarazione trimestrale, indicando l’ammontare dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di e-commerce resi nel periodo, con riferimento a ciascuno Stato membro della Ue e alle aliquote ivi applicate;
– effettuare il versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima, senza la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Al fine di analizzare la questione controversa, in assenza di un’espressa disciplina nel regime di vantaggio adottato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, avendo caratteristiche analoghe, possa trovare applicazione la disciplina prevista per il regime c.d. forfetario, di cui all’art. 1, commi 56 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ed, in particolare, l’art. 1, comma 58, lettera d) della stessa legge, secondo cui le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 e seguenti, sia rese che ricevute, rimangono soggette alle ordinarie regole di territorialità (pur permanendo l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti).
Pertanto, anche qualora il prestatore dei servizi in parola si avvalga del regime agevolato (o forfetario), l’IVA relativa all’operazione è assolta:
– nei rapporti B2B, dal committente nel proprio Paese;
– nei rapporti B2C, dal prestatore in ciascuno Stato membro in cui presta tali servizi, previa identificazione IVA, oppure, in alternativa, in Italia, se si avvale del regime del MOSS.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che – considerata la nuova disciplina del regime forfetario – devono in parte ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare n. 36/2010 (che aveva ad oggetto la disciplina, al tempo nuova, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT).