Compensi amministratori indeducibili senza la delibera

| 04/09/2013

La Corte di Cassazione, con la sentenza 20265 depositata oggi, ha affermato il principio secondo cui sono indeducibili i compensi erogati agli amministratori di società in assenza di delibera assembleare. La sentenza impugnata aveva condiviso le doglianze del contribuente, sul carattere deducibile del compenso anche in assenza della delibera, in ragione del fatto che esso era comunque stato iscritto a Conto economico, e che (ma per appurare tale fatto sarebbe necessario visionare i fatti di causa) emergeva da ulteriore documentazione.
I giudici di Cassazione richiamano la sentenza delle Sezioni Unite 21933/2008, ove la sezione civile della Suprema Corte aveva sancito la necessità di una specifica delibera assembleare, in assenza della quale il diritto al compenso non può ritenersi presente.
Come ben risulta dal testo della pronuncia delle Sezioni Unite, il tutto origina dall’interpretazione di norme del codice civile, che nulla hanno a che vedere con il diritto tributario.
In altre parole, se è vero che i costi sono deducibili se inerenti, imputati a Conto economico e scaturenti da elementi certi e precisi, allora va da sé che il dogma della Cassazione, contenuto nella sentenza di ieri, traballa un tantino.
Forse si intende dire che il costo (quindi il compenso) è certo solo se contenuto nella delibera assembleare?
Così non pare.
Dalle parole utilizzate dai giudici sembra proprio che per dedurre il compenso sia necessaria la delibera.
Parte della giurisprudenza di merito, come evidenziato in precedenti interventi, non era però stata di questa opinione.
Ad esempio, è stato affermato che se il diritto al compenso emerge dal verbale dell’assemblea di nomina dell’amministratore, dal verbale del consiglio di amministrazione di accettazione della stessa e dall’approvazione del bilancio (che implicitamente ratifica il compenso), esso è deducibile (C.T. Prov. Torino 23 giugno 2011 n. 96/5/11), e che il carattere deducibile di una posta è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR (C.T. Reg. Firenze 25 novembre 2008 n. 170/31/8).
Subordinare, in via incondizionata come fatto dalla Cassazione, la deducibilità alla delibera assembleare, significa inquinare la normativa fiscale con disposizioni del codice civile, che hanno tutt’altra ratio, non a caso sono “sotto” la giurisdizione del giudice civile, le cui sentenze non fanno nemmeno “stato” in sede fiscale.
Per farla breve, se un costo è certo, ma deriva da un contratto nullo civilisticamente, non è detto che, prima della sentenza del giudice civile, venga meno la nullità (anzi, applicando con i “paraocchi” l’autosufficienza della giurisdizione tributaria, ciò non succederebbe nemmeno dopo il giudicato civile, non avente valore nel sistema del DLgs. 546/92).
Il Fisco non può recuperare a tassazione il costo in quanto inesistente perché deriva da un contratto nullo, eseguendo una sorta di vaglio incidentale sulla nullità del contratto traendone le debite conseguenze sul versante fiscale.
Così dovrebbe essere per i compensi erogati in assenza di delibera, quindi si confida in un revirement giurisprudenziale.