Compensi amministratori senza delibera alla prova dell’assemblea

| 03/03/2014

Nella prospettiva delle prossime assemblee di approvazione del bilancio, è opportuna una riflessione sui compensi agli amministratori, alla luce della piega che negli ultimi tempi ha preso la giurisprudenza tributaria.
Sono di luglio e settembre 2013 due sentenze della Cassazione (17673/2013 e 20265/2013) che hanno negato la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori in assenza di una specifica delibera assembleare.
La dottrina maggioritaria e parte della giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Torino 21/28/2010) si sono espresse in senso contrario, sostenendo, in modo condivisibile, che si tratta pur sempre di costi inerenti ed effettivamente sostenuti.
Cionondimeno può essere opportuno verificare se si possono ridurre i rischi di contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria in presenza di compensi eccedenti il deliberato.
La prima banale considerazione è che, se i compensi non sono stati deliberati, è opportuno provvedere per il futuro, posto che la determinazione non deve avvenire necessariamente al momento della nomina.
Nel caso in cui, nel corso del 2013, siano state pagate somme non deliberate, occorre chiedersi quali siano gli spazi di manovra per l’assemblea, in assenza di specifica previsione statutaria, per attribuire o modificare il compenso agli amministratori in carica.
La questione è oggettivamente delicata, ma, in linea di principio, appare possibile riconoscere un compenso durante il mandato e anche successivamente alla cessazione dello stesso.
Analogo ragionamento vale per l’aumento del compenso, possibile anche nel caso in cui non sia motivato da nuove attività richieste all’amministratore medesimo.
L’unica avvertenza è che venga rispettata la gerarchia dell’atto originario. Se il compenso è previsto dallo statuto, occorre una modifica statutaria, se invece è stabilito dall’assemblea, occorre una nuova delibera assembleare.
Supponendo, quindi, che nel corso del 2013 una società abbia pagato compensi ad amministratori per importo superiore a quanto previsto all’atto della nomina, in occasione dell’assemblea che approva il bilancio sembra possibile ratificare tale aumento.
Ovviamente, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione (21933/2008), non è sufficiente la delibera di approvazione del bilancio che espone il costo dell’amministratore, ma occorre un’esplicita delibera ad hoc.
Dal punto di vista operativo, dunque, la determinazione dei compensi deve essere posta espressamente all’ordine del giorno, non potendosi considerare una deliberazione consequenziale ed accessoria a quella di approvazione del bilancio, come avviene invece nel caso in cui si deliberi la nomina degli amministratori.
Tanto premesso dal punto di vista civilistico, occorre verificare la tenuta delle conclusioni appena esposte sul piano strettamente fiscale.
In prima battuta, intervenuta una delibera assembleare che ratifichi il compenso, non sembra più possibile eccepire carenze di natura civilistica per disconoscere la deducibilità dei compensi agli amministratori.
Tra l’altro, la delibera non sembra debba essere preventiva, considerato che le stesse Sezioni Unite consentono, accanto all’approvazione del bilancio, la delibera di successiva determinazione del compenso degli amministratori, ove sussista la prova che l’assemblea convocata soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori, compensi autoliquidati dagli amministratori e già indicati in bilancio.
Non sfugge che, secondo una giurisprudenza di merito (C.T. Prov. Reggio Emilia 18 ottobre 2010 n. 186/1/10) e di legittimità (Cass. 20265/2013), la delibera assembleare debba essere preventiva.
A fondamento di tale assunto si invoca anche l’art. 95 comma 5 del TUIR, che fa riferimento ai “compensi spettanti agli amministratori”.
La “spettanza” dei compensi, tuttavia, non discende dalla delibera assembleare, ma dalla natura dell’incarico, tant’è che l’amministratore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenerne la relativa quantificazione e liquidazione (da ultimo, Trib. Milano 25 febbraio 2013 n. 2610).
Tale principio prescinde dall’esistenza di una delibera, che rileverà tutt’al più per il quantum e non per l’an.
In definitiva, la prestazione effettivamente svolta dall’amministratore e il pagamento dei compensi bastano a far dedurre il costo alla società mandante. Potrebbe essere opportuno ratificare con una delibera dell’assemblea l’avvenuto pagamento, inibendo all’Agenzia l’utilizzo di argomentazione strettamente civilistiche ai fini fiscali.
Resta poi da capire come questo tipo di rilievi incida sulla lotta alla vera evasione fiscale.